Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27338 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 12.02.97 R.F. e Z. S. convenivano la srl Giada avanti al tribunale di Roma e, premesso di avere stipulato con la medesima un contratto preliminare di cessione dell’azienda di tavola calda esercitata in (OMISSIS), corrispondendo ad essa a titolo di caparra la somma di L. 20.000.000; di essere state immesse nel possesso dei locali in cui eseguivano interventi di ristrutturazione in previsione dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; di avere appreso, prima della stipula del definitivo, che la licenza amministrativa per l’esercizio commerciale era stata rilasciata esclusivamente per la minore superficie di mq. 35; tutto ciò premesso chiedevano le attrici l’accertamento dell’inadempimento del contratto preliminare de quo, con conseguente riconoscimento della legittimità del loro recesso e la condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra, con risarcimento dei danni quantificati in L. 80.000.000, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva la srl Giada contestando la domanda attrice, di cui chiedeva il rigetto, deducendo che le autorizzazioni amministrative in questione erano ben conosciute dalle acquirenti per essere state allegate al preliminare, per cui il loro insufficiente esame da parte delle attrici doveva ritenersi ad esse imputabile ed escluderebbe l’operatività della garanzia ex art. 1491 c.c., atteso che e stesse attrici avevano dichiarato nell’atto di avere bene esaminato i locali e di averli trovati di loro gradimento.

Con distinto atto di citazione notificato il 9 e 7 maggio 1997 la srl Giada conveniva in giudizio avanti allo stesso tribunale R. F. e Z.S. per sentir dichiarare risolto, per fatto e colpa delle medesime, il contratto preliminare di cessione dell’azienda di tavola calda esercitata in (OMISSIS) con fa conseguente legittima ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta e la loro condanna al risarcimento di tutti i danni subiti per avere reso impossibile l’utilizzazione dei locali aziendali, sia con riguardo ai canoni di locazioni nel frattempo corrisposti al proprietario, sia in relazione all’avvenuta revoca da parte dell’Amministrazione della licenza per l’esercizio d tavola calda. Le convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, ribadendo le circostanze di cui al loro atto di citazione.

Previa riunione dei due giudizi, e previo espletamento dell’istruttoria, il tribunale di Roma con sentenza n. 30912/2001 del 3.6.2001 accoglieva parzialmente la domanda Z. – R., dichiarando legittimo i loro recesso dal contratto preliminare di cessione d’azienda del 4.3.96 e condannava la società Giada al pagamento in favore delle medesime della somma di L. 40.000.000, pari al doppio della caparra, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la srl Giada che criticava la decisione ed in specie il riferimento in essa contenuto circa l’affidamento delle acquirenti all’apparenza, privo di ogni verifica della loro incolpevolezza, atteso che le stesse avevano la possibilità di accedere all’esame delle licenze amministrative riguardante il locale oggetto dell’acquisto, per cui esse erano gravemente inadempienti; insisteva quindi per il rigetto delle domande avversarie e per converso, per l’accoglimento delle domande da essa proposte.

L’adita Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1341/06 depositata il 16.3.2006, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarava risolto il contratto in parola per inadempimento delle promissarie acquirenti, il cui affidamento doveva invece ritenersi colpevole avendo essi avuto la possibilità di conoscere l’effettiva superficie del locale ceduto; di conseguenza le condannava in solido al pagamento in favore della società Giada della somma di Euro 31.503,87, oltre interessi; rigettava ogni altra domanda della Giada e le domande proposte dalla R. e dalla Z., che condannava altresì ai pagamento delle spese del doppio grado.

Avverso la predetta pronuncia, R.F. e Z. S. ricorre per cassazione sulla base di 4 mezzi illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso la srl Giada che ha formulato ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, depositando altresì memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

Passando all’esame del ricorso principale, si osserva che le doglianze in cui esso si articola (concernenti vizi di violazione di legge correlati a generici vizi di motivazione) sono del tutto privi dei prescritti quesiti di diritto oltre che della chiara indicazione del fatto controverso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.. Ciò comporta evidentemente l’inammissibilità del ricorso. Quanto al ricorso incidentale e incidentale condizionato gli stessi sono stati tardivamente proposti, di talchè ai sensi 334 c.p.c., in conseguenza della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale, gli stessi perdono efficacia (Cass. n. 6937 del 22.3.2007). Le spese seguono la prevalente soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale e incidentale condizionato; condanna le ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *