Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 25-07-2011, n. 29751Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 4.12.2007, E.K.A. veniva condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 80 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., commesso il (OMISSIS) asportando dagli scaffali del centro commerciale La Rinascente di (OMISSIS) un giubbotto del valore di Euro 128,80 e rimuovendone la placca antitaccheggio.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta sulla base delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali dal coordinatore della sicurezza del centro commerciale D.M. G. ed acquisite a seguito di contestazione al teste nel corso del dibattimento.

Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all’inutilizzabilità delle dichiarazioni di cui sopra, osservando che le stesse potevano essere valutate ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen. solo ai fini del giudizio sulla credibilità del testimone, il quale si era limitato a dichiarare di non ricordare , fatti per il tempo trascorso ed a richiamare quanto riferito in precedenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il dubbio avanzato dal ricorrente sulla diretta utilizzazione a fini probator. delle acquisite dichiarazioni extradibattimentali del teste D.M., indotto da un non felice accenno della sentenza impugnata al corretto inserimento nel fascicolo del verbale riportante dette dichiarazioni, è superato dal riferimento della stessa sentenza alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali del teste e dalla coerenza di tale richiamo con il contenuto del verbale dibattimentale, dal quale risulta che a seguito della contestazione il testimone affermava che i fatti si erano svolti come riferito nel verbale contestato e che quest’ultimo non era oggetto di un formale provvedimento di acquisizione. E’ chiaro a questo punto che la conclusione in termini di responsabilità dell’imputato veniva raggiunta dai giudici di merito alla luce non delle dichiarazioni contestate, ma di quelle rese dal teste in sede dibattimentale laddove sostanzialmente confermavano il racconto reso nel corso delle indagini preliminari in quanto risultato, per la prossimità all’accaduto, di un più preciso ricordo della vicenda; ed in tal senso il giudizio risulta fondato su elementi senz’altro utilizzabili (Sez. 1, n. 23012 del 14.5.2009, imp. Marini, Rv. 244451).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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