Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-07-2011, n. 29750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Napoli condannava A.M. per ingiuria e minaccia grave alla pena della reclusione, commesse a mezzo di numerosi sms inviati alla moglie D.D.R..

La Corte di appello confermava.

Ricorre il difensore, lamentando il vizio di motivazione in ordine al diniego di esclusione dell’aggravante ex art. 612 cpv c.p..

L’espressione "ti taglio la testa" non avrebbe avuto alcun effetto intimidatorio.

Le censure sono chiaramente infondate.

I testi D.D. (fratello della p.l.) e B. (amico dell’ A. hanno confermato il carattere violento ed aggressivo dell’imputato, che in più occasioni ha brutalizzato la moglie, provocandole lesione di notevole entità (trauma facciale e frattura del setto nasale). Di qui la gravità delle minacce operate mediante sms, ineccepibilmente ritenuta dai giudici di merito, sulla scorta dei deteriorati rapporti fra i coniugi e, segnatamente, del comportamento irascibile e vessatorio dell’ A., trasceso nell’aggressione fisica della D.D..

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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