Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27336 Ordinanza ingiunzione di pagamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.G., in proprio e quale legale rappresentante dell’Associazione Interprovinciale Produttori Nocciole e Frutta secca (ASSIPRON), proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 381/2000, con cui era stato ingiunto ad esso opponente ed all’ASSIPRON, in via solidale, il pagamento della somma di L. 825.014.050, a titolo di sanzione amministrativa, L. n. 898 del 1986, ex art. 2, per aver indebitamente percepito aiuti comunitari a sostegno della produzione di frutta in guscio, per l’anno 1994. L’opponente lamentava carenza di motivazione del provvedimento impugnato ed il difetto del presupposto di fatto dell’infrazione contestata, costituito dallo scopo non mutualistico dell’ASSIPRON. Contumace l’amministrazione convenuta, con sentenza 8.6.2005, il Tribunale di Avellino rigettava l’opposizione rilevando, fra l’altro, che la presenza di un’attività di raccolta e commercializzazione dei prodotti, in epoca antecedente alla costituzione dell’ASSIPRON e la carenza di conferimenti ad alcuni degli associati, escludeva il carattere mutualistico dell’ente, indipendentemente dalla formale previsione dell’atto costitutivo. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il D., in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’ASSIPRON, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto da D.G. in proprio, posto che la procura a margine del ricorso per cassazione risultava rilasciata solo dalla ASSIPRON.
Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ed omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione sui punti decisivi della controversia; in particolare, l’amministrazione non aveva provato i fatti posti a fondamento della sanzione amministrativa nè aveva tenuto conto dell’incidenza probatoria del giudizio penale, conclusosi con sentenza del Tribunale di Avellino di declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, del delitto, ex art. 640 bis, contestato al D. per fatti connessi a quelli in esame;

le dichiarazioni testimoniali e le prove documentali, acquisite in sede penale,avevano chiarito che l’ASSIPRON e, per essa, il Presidente D.G., avevano agito con esclusivo fine mutualistico senza che potesse configurarsi alcuna truffa. Il ricorso è inammissibile. Premesso che, come si legge nella premessa del ricorso per cassazione, la procura alle liti deve ritenersi proposta dal D. non solo "in proprio", ma anche "nella qualità di legale rappresentante della ASSIPRON", come si legge nella premessa del ricorso ed avuto riguardo, inoltre, al contenuto del ricorso, va rilevato:

il giudice di merito ha congruamente dato conto, sulla base di accertamenti in fatto, che l’associazione ASSIPRON non aveva scopo mutualistico, come richiesto dal regolamento CEE n. 159/66 e dalla L. 21 luglio 1961, n. 622, art. 1, laddove tra i requisiti previsti per l’erogazione delle sovvenzioni statali, è richiesto che le organizzazioni "non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell’esclusivo interesse degli associati e che esse "siano aperte a tutti i produttori della zona… condizionando l’ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto". Nella specie, lo scopo mutualistico è stato escluso in considerazione della raccolta e commercializzazione, nel 1994, di prodotti conferiti anteriormente alla costituzione dell’ente, nonchè della circostanza che numerosi associati avevano beneficiato dell’attività senza avere conferit prodotti(non essendo produttori)ed avuto riguardo,inoltre, al fatto che numerose persone indicate come soci non avevano presentato domanda di ammissione.

Del tutto infondato è, peraltro, il riferimento difensivo alla nozione di ente commerciale dettata ai fini delle imposte dirette; al riguardo deve ribadirsi, quanto già osservato sul punto dalla sentenza impugnata con riferimento alla evidente diversità di "ratio(( tra la normativa di carattere tributario e quella speciale applicata nel caso di specie.

Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, in quanto le censure del ricorrente si risolvono in mere contestazioni in fatto in ordine agli accertamenti dalla Guardia di Finanza, posti a fondamento della decisione impugnata. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 5.000,00 per onorari oltre quelle prenotate e prenotande a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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