Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-07-2011, n. 29749 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna in data 13.3.2008, Y.B. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il (OMISSIS) sottraendo un giubbotto dall’esercizio commerciale di F.E. in (OMISSIS).

La sussistenza della contestata aggravante del mezzo fraudolento era in particolare ravvisata nell’occultamento del capo sottratto, realizzato dallo Y. indossando lo stesso sotto la propria giacca.

Il ricorrente deduce violazione di legge sul punto, osservando come la condotta contestata non costituisca mezzo insidioso idoneo ad integrare l’aggravante.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Se in generale l’occultamento della refurtiva sulla propria persona, in quanto preordinato al fine di eludere i controlli degli addetti alla vigilanza di un esercizio commerciale, è tale da integrare il comportamento insidioso che giustifica la ravvisabilità dell’aggravante in parola (Sez. 5, n. 10997 del 13.12.2006, imp. Rada, Rv.236516), tale conclusione è indiscutibilmente corretta laddove, come nel caso di specie, l’occultamento venga posto in essere per di più con particolari accorgimenti, quale l’indossare un capo di vestiario sottratto sotto altri normalmente portati dal soggetto agente (Sez. 5, n. 15265 del 23.3.2005, imp. Lamberti, Rv.

232142; Sez. 4, n. 10134 del 19.1.2006, imp. Baratto, Rv. 233716).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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