Cass. civ. Sez. II, Ord., 19-12-2011, n. 27335 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, rilevato che il ricorrente, con atto sottoscritto anche dai difensori, ha rinunziato al ricorso;

che tale rinunzia è stata accettata e, conseguentemente, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Dichiara estinto per rinunzia il presente giudizio e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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