Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-07-2011, n. 29748 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 11.6.2007, con la quale U. A. veniva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 100 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., commesso il (OMISSIS) in concorso con L.G., E. G. e L.M. introducendosi previa rottura dei vetri delle finestre nello stabilimento industriale S. di V. per asportare oggetti custoditi all’interno di esso.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base all’essere stato L.G. sorpreso dai Carabinieri intervenuti mentre usciva dallo stabilimento scavalcandone la recinzione in prossimità del luogo ove era parcheggiata un’autovettura intestata al figlio L.M., il quale veniva fermato dalla parte opposta dello stabilimento mentre camminava lungo la recinzione con l’ E. e l’ U., ed all’accertata rottura dei vetri dell’edificio.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, osservando che la presenza, nel punto ove l’ U. e coloro che si trovavano con lui venivano fermati, di un canalone d’acqua lungo la recinzione dello stabilimento escludeva che l’imputato ne fosse uscito da quella parte dopo esservi entrato, che la distanza di circa un chilometro fra quel punto e quello in cui veniva sorpreso L.G. escludeva che l’ U. operasse in funzione di sorveglianza sull’esecuzione del reato e che i danneggiamenti nello stabilimento potevano essere dovuti all’opera di ignoti precedentemente introdottisi;

2.2. violazione di legge in ordine all’esclusione della fattispecie della desistenza, osservando che la contestata azione criminosa veniva comunque interrotta prima dell’intervento dei Carabinieri.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato è infondato.

La sentenza impugnata motivava invero coerentemente rispetto agli elementi desumibili dalle dichiarazioni del teste C.F., socio della S., in ordine alla constatazione della rottura dei vetri dello stabilimento come avvenuta poco prima della sorpresa degli imputati sul luogo, ed alla significatività di tale circostanza nella sua contestualità con la altrimenti inspiegabile presenza degli imputati, e fra essi dell’ U., sul luogo e nell’ora del fatto, tenuto conto dell’inverosimiglianza della versione difensiva per la quale L.G. sarebbe entrato nell’area per soddisfare un bisogno fisiologico rispetto all’incongruo allontanamento di L.M. dalla di lui autovettura. Nè questa argomentazione evidenzia aspetti di manifesta illogicità alla luce dei rilievi del ricorrente, con particolare riguardo alla fondatezza dell’ipotesi accusatoria della vigilanza svolta dall’ U. e dagli altri imputati sul perimetro dello stabilimento mentre L.G. intraprendeva materialmente l’azione delittuosa.

2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo all’esclusione della fattispecie della desistenza.

Anche per questo aspetto la sentenza impugnata forniva adeguata motivazione in base alle dichiarazioni del C., desumendo dalle stesse come l’intervento del teste a seguito della segnalazione della presenza di estranei all’interno dello stabilimento fosse stato determinante nell’interrompere l’esecuzione del reato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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