Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-07-2011, n. 29747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Milano in data 16.10.2008, con la quale P.A. veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato continuato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in (OMISSIS) in danno di Pi.Cr., minore di anni quattordici, cagionandogli trauma contusivo al fianco destro.

Il reato era ritenuto procedibile d’ufficio per la contestata aggravante dell’aver procurato le lesioni con l’uso di un bastone, irrilevante essendo il normale uso lecito di tale oggetto.

Il ricorrente deduce violazione di legge sul punto, sostenendo non potersi considerare come arma impropria un bastone utilizzato dall’imputato quale ausilio per la deambulazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata motivava invero in conformità dei consolidati principi in materia, per i quali la qualifica di arma impropria deve essere attribuita anche ad oggetti di uso normalmente lecito laddove gli stessi, in quanto utilizzati in un contesto aggressivo, divengano strumenti atti ad offendere; caratteristiche senz’altro individuabili in un bastone (Sez. 5, n. 11872 del 5.10.2000 imp Pirello, Rv.

218572; Sez. 5, n. 9388 del 9.2.2006, imp. Romano, Rv.233896), anche laddove normalmente adoperato per agevolare la deambulazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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