Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-08-2011, n. 4681 Vendita di prodotti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Le farmacie odierne appellate hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Puglia del 5.8.2009 n. 1495, recante disposizioni in materia farmaceutica relative all’applicazione dell’art. 13 del d.l. 39/2009 convertito nella l. 77/2009, in uno con la nota dirigenziale del 1°.10.2009, nella parte in cui tali atti dispongono che lo sconto di cui all’art. 13 comma 1 della l. 77/2009 debba essere calcolato dalle farmacie convenzionate con il SSR sulla "spesa lorda" dei medicinali erogati, comprensiva anche dell’IVA e degli altri sconti praticati.

2. Il Tar ha accolto il ricorso, interpretando il citato art. 13 comma 1 nel senso che l’importo spettante alla farmacie vada calcolato al netto dell’IVA e di ogni altro sconto praticato, così come previsto in passato dalle diverse disposizioni intervenute in materia e come ritenuto conforme alla natura di tale imposta, conseguendone l’esclusione dell’IVA dalla base di calcolo dell’extra sconto e la condanna della Regione alla corresponsione delle somme frattanto già trattenute.

3. Avverso la sentenza n. 3869/2010 ha proposto il presente appello la Regione Puglia, censurandone l’opzione interpretativa, anche attraverso il richiamo alla nota 11.9.2009 del MEF.

Si sono costitute le farmacie ricorrenti in primo grado, con articolata memoria difensiva, eccependone anche l’inammissibilità a motivo delle modalità di notificazione poste in essere nei confronti di talune della parti intimate (le AASSLL di Lecce, Brindisi, Taranto e Bat).

All’udienza pubblica dell’8.7.2011 la causa è passata in decisione.

4. Osserva il Collegio in premessa come con l’art. 13, comma 1, lett. a) del d.l. 77/2009, nel quadro delle misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, si sia previsto uno sconto aggiuntivo in favore del Servizio Sanitario Nazionale per un periodo di dodici mesi, sugli importi erogati alle farmacie convenzionate, realizzato mediante la trattenuta di una quota pari all’1,4%, "calcolata -recita la disposizione – sull’importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge".

Al cospetto, pertanto, di una somma che il Servizio Sanitario Nazionale trattiene all’atto del pagamento di quanto dovuto alle farmacie convenzionate per la vendita dei farmaci, nella controversia posta all’attenzione del Collegio si tratta di stabilire, in sintesi, se nella relativa base di calcolo debbano essere inclusi, o meno, anche l’IVA e gli eventuali altri sconti imposti ex lege alle farmacie ovvero, in altri termini, se il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, sul quale calcolare la trattenuta, debba essere comprensivo, o meno, anche dell’IVA e degli altri citati sconti.

Per entrambe queste voci la risposta del Tar è stata negativa, nel senso di escluderli dalla base di calcolo.

5. La Regione, censurando la sentenza impugnata, svolge peraltro le sue difese essenzialmente a proposito della sola IVA, senza più affrontare il discorso relativo agli altri sconti praticati. Sicché tale aspetto deve ritenersi oramai coperto dal giudicato ed estraneo alla presente decisione.

6. Tanto premesso, si può anche prescindere dalle eccezioni in rito sollevate in questa sede dalle appellate, sul fondamentale e dirimente rilievo che l’appello è, comunque, infondato nel merito e che la sentenza merita integrale conferma, per le seguenti ragioni.

6.1.Reputa, infatti, il Collegio che le motivate argomentazioni poste a sostegno della sentenza, che ha il merito di essere tanto più chiara quanto più tecnica ed apparentemente ostica è la materia del contendere, siano persuasive e condivisibili, ad onta delle deduzioni dell’appellante.

6.2. A fronte di una disposizione di legge di non agevole lettura e di non pregevole fattura, come non di rado accade nella legislazione economica più recente, l’interpretazione offerta dal Tar in tema di IVA appare la più conforme tanto al dato letterale quanto sul piano della logica e del sistema normativo più in generale.

6.3. La circostanza che le omologhe norme precedenti, succedutesi nel tempo a partire dalla l. 662/1996, abbiano espressamente escluso l’IVA dalla base di calcolo non autorizza l’interprete ad affermare che nel caso dell’art. 13 comma 1 lett. a) qui in esame – che nulla dispone al riguardo – l’IVA debba, invece, ritenersi inclusa. Infatti, all’inverso, proprio la prassi normativa sin qui costantemente prevalsa avrebbe imposto, in presenza di una nuova e diversa volontà, una chiara ed inequivoca presa di posizione da parte del legislatore.

6.4. Su un piano più generale, inoltre, la soluzione accolta dal Tar è la più coerente con la natura dell’IVA quale imposta indiretta sui consumi, neutrale nei passaggi intermedi, destinata a gravare, per l’operare congiunto dei meccanismi di detrazione e rivalsa, sul solo consumatore finale, l’unico davvero inciso da questo tributo.

6.5. Infine, quanto all’insistito richiamo da parte della difesa regionale alla nota dell’Ufficio legislativo del MEF dell’11.9.2009 (peraltro non prodotta in giudizio e priva, comunque di valore normativo), è appena il caso di osservare come, in linea di principio, la sua rilevanza non sembra superiore a quella delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate del 25.5.2010, relative alla compilazione del modello unico per il periodo d’imposta 2009, dove, per la comunicazione da parte delle farmacie dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, si prescrive significativamente che la trattenuta dell’1,4% deve essere annotata "al netto dell’IVA".

7. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello è infondato e va respinto.

8. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite, in ragione della novità e della complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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