Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-07-2011, n. 29746

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia, che condannava Z.M. per il furto di una borsetta prelevata dal sedile posteriore dell’auto di B. M., borsetta da lui stesso regalata, dopo una lite con la donna.

Ricorre il difensore evidenziando che è intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata.

Agli atti è acquisito p.v. di remissione e contestuale accettazione (quest’ultima ad opera dell’avvocato Fornaciari, difensore dell’imputato, munito di procura speciale, redatto dai CC della sezione di PG della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia).

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con l’enunciazione della relativa causa estintiva del reato.

Il querelato è tenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poichè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato Z. M. al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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