Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-07-2011, n. 29745

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.L. ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, confermativa di quella del tribunale di Novara, sez. Borgomanero, con la quale è stato condannato per violazione di domicilio, aggravata ai sensi dell’at. 614 c.p., comma 4, in danno della moglie separata V.G..

Il ricorrente lamenta sinteticamente: la nullità della notifica del decredo di citazione per il giudizio di appello, eseguita in (OMISSIS), anzichè in (OMISSIS); la violazione di legge, poichè la motivazione è redatta per relationem e senza il dovuto riscontro alle censure formulate col gravame di merito.

Le doglianze sono prive di fondamento.

Atteso il disposto dell’atr. 162 c.p.p., la dichiarazione o l’elezione di domicilio, come pure ogni loro successivo mutamento, devono essere comunicati dall’imputato alla autorità procedente" con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autentica da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore".

Non è dunque sufficiente l’indicazione contenuta nell’atto di gravame o nella nomina del difensore di fiducia (Cass. 11.11.98, De Batoli; Cass. 15.12.95, Pedde).

Manifestamente infondata è la seconda doglianza (peraltro generica), a fronte d’un tessuto motivazionale puntuale e diffuso, caratterizzato dall’argomentata adesione alle valutazioni probatorie compiute dal primo giudice.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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