Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27331 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ci.An., L.M.I., Ma.Gu. e R. F., proprietari di fondi siti nel Comune di Almese, distinti in catasto, rispettivamente, dal f.14 mapp.251 e 166, e dai mapp.250 e 290, gravati tutti da servitù di passaggio in favore del mapp.252, appartenente ai coniugi C.A. e M.V. e oggetto di diritto di superficie in favore di C.M., convenivano i predetti in giudizio innanzi al Tribunale di Torino per l’accertamento negativo del diritto, da loro preteso, di esercitare il passaggio anche a favore dei lotti di cui ai rapp. 369, 371, 373, 333 e 183, stesso f.14, che i convenuti avevano accorpato al mapp.252 costruendovi un fabbricato destinato all’allevamento del bestiame.

Deducevano, in merito, che la servitù di passo esistente sul mapp.252 era destinata alla sola utilizzazione agricola del fondo quale frutteto; che essa non poteva essere estesa a vantaggio dei fondi ubicati in successione.

Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; in via riconvenzionale, instavano per la costituzione di servitù coattiva.

Con sentenza dep. il 9 gennaio 2003 il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale.

Con sentenza dep. il 14 novembre 2005 la Corte di appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta dai convenuti.

Nel confermare la decisione di primo grado, i Giudici di appello ritenevano che la unione al fondo dominante di cui al mappale 252 di altri terreni dei convenuti – sui quali era svolta l’attività di allevamento del bestiame – avrebbe comportato una modifica qualitativa e quantitativa delle modalità di esercizio della servitù di passaggio costituita a r favore del predetto nappale 252, coltivato a frutteto.

Secondo i Giudici, in primo luogo la prova testimoniale non aveva dimostrato che il transito di animali al quale aveva fatto riferimento il teste Ro. avvenisse per raggiungere il fondo dominante di cui al mappale 252; in ogni caso, anche volendo ammettere il passaggio di animali, ciò di per sè non implicava l’impiego di veicoli impiegati per il trasporto di animali, foraggio e quant’altro necessario per l’allevamento del bestiame, tenuto conto del diverso peso, da un punto di vista qualitativo, del passaggio di animali con quello con mezzi meccanici così come non può essere assimilato a quest’ultimo quello con carri a trazione animale: tenuto conto che pacificamente la servitù aveva a oggetto il passaggio a favore di un fondo coltivato a frutteto, era altresì evidenziato che il passaggio di animali con mezzi meccanici in funzione dell’attività di allevamento del bestiame è cosa ben diversa dal passaggio di animali per coltivare un terreno a frutteto; d’altra parte, non potevano essere ragionevolmente invocati l’art. 2135 cod. civ. e i criteri del prevedibile uso agricolo di un terreno, posto che la norma citata non consente di ritenere che qualsiasi peso agrìcolo fosse uguale per il fondo servente e che questo debba subirlo ancorchè esso sia radicalmente diverso da quello per cui fu costituita la servitù sol perchè connesso alla nozione di impresa agricola.

La domanda di costituzione della servitù coattiva era rigettata sul rilievo che per il fondo dei convenuti effettivamente risultato intercluso era più conveniente il percorso su terreno di terzi indicato dal consulente.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi C.A., M.V. e C. M.. Resistono con controricorso il Ci. e il Ma..
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che non può esaminarsi la memoria depositata nell’interesse dei resistenti dal nuovo difensore, posto che al medesimo è stata rilasciata la procura in calce alla medesima memoria e, dunque, non con uno degli atti previsti dall’art. 83 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009 (modifica non applicabile al presente procedimento).

1.1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e art. 1027 cod. civ. nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove, nell’escludere che fosse stato provato che il passaggio degli animali fosse avvenuto a favore del mappale 252 aveva omesso di esaminare complessivamente la deposizione del teste Ro..

1.2. Il motivo è inammissibile, perchè: a) difetta di autosufficienza laddove non trascrive l’integrale testo della deposizione de qua; b) si risolve nella censura della valutazione della deposizione del teste, sollecitando un inammissibile riesame della testimonianza; c) in ogni caso, la sentenza ha comunque, ritenuto non decisivo, anche se fosse stato risultato provato, il passaggio di animali.

2.1. Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e artt. 1064, 1065, 1066 e 1067 cod. civ. nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia motivo, censura la sentenza laddove aveva affermato che, in ogni caso, il passaggio esercitato non sarebbe omogeneo a quello oggi preteso e che il passaggio con animali si differenzierebbe con quello a mezzo veicoli e comunque sarebbe diverso da quello necessario a un allevamento di bestiame: i Giudici avevano erroneamente valutato la deposizione del teste Ro. il quale aveva invece fatto riferimento a un passaggio di animali anche per esercitare l’allevamento del bestiame sicchè, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici, l’esercizio successivo rientrava nei criteri di ordinaria prevedibilità avuto riguardo al tempo in cui essi ricorrenti avevano iniziato a esercitare la servitù in oggetto,per cui non era corretta la differenziazione fra passaggio con animali e quello carrabile, tenuto conto che il transito con mezzi meccanici era avvenuto nell’esercizio delle facoltà di cui all’art. 1064 cod. civ. e in attuazione della razionale utilizzazione e della potenziale destinazione del fondo.

Il conveniente uso del fondo di cui all’art. 1051 c.c., comma 3 comportava che, anche nel caso in cui avesse avuto a oggetto il passo a favore di un terreno destinato a frutteto, la servitù avrebbe potuto essere esercitata per soddisfare le esigenze connesse all’allevamento del bestiame.

2.2. Il motivo va disatteso.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la servitù costituita a favore del fondo 252 aveva ad oggetto il passo a favore di un terreno destinato a frutteto, così escludendo che il fondo dominante fosse adibito all’allevamento del bestiame e che il peso gravante sul fondo servente potesse essere finalizzato a soddisfare le esigenze connesse con tale attività.

Al riguardo, va ricordato che la determinazione del contenuto e delle modalità di esercizio del diritto di servitù sono stabilite dagli artt. 1064 e 1065 cod. civ. secondo i quali il diritto comprende tutto ciò che è necessario per usarne e, nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, devono ritenersi costituiti non per il conseguimento di qualsiasi possibile vantaggio del fondo dominante, ma soltanto di quello corrispondente alla natura, come stabilita dal titolo, del peso imposto sul fondo servente. E, in applicazione per l’appunto di tali principi, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, la sentenza impugnata ha escluso che, anche ove fosse ricompreso nel contenuto della servitù il passaggio di animali, ciò non avrebbe consentito di ritenere legittimi il transito di bestiame con mezzi meccanici e l’esercizio della servitù per soddisfare esigenze connesse all’allevamento del bestiame: tenuto conto del ben più gravoso peso, si sarebbe trattato di utilità non riconducibili a quelle oggetto della servitù di passo a favore di un terreno destinato a frutteto. Correttamente è stato esclusa l’applicabilità dell’art. 2135 cod. civ. e dei criteri del prevedibile uso agricolo di un terreno, posto che le previsioni di cui alla citata norma non consentono di ritenere che, in relazione al tipo astratto di servitù (nella specie agricola) qualsiasi utilità inerente genericamente alla coltivazione del fondo sia legittimamente ricavabile a favore del fondo dominante: l’indagine va compiuta, come si è detto, in relazione ai vantaggi e ai pesi che in concreto formano il contenuto del diritto di servitù costituito a favore del fondo dominante e a carico dei quello servente.

Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ. nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia motivo, censura il rigetto della domanda di costituzione della servitù coattiva, deducendo che il passaggio ipotizzato dal consulente tecnico d’ufficio determinerebbe un maggior aggravio per i ricorrenti mentre quello dai medesimi prospettato era esistente da tempo immemorabile.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha evidenziato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, le ragioni per le quali il passaggio esistente seppure più lungo, si presenti più conveniente, avendo descritto e valutato la situazione di fatto (il passaggio è percorribile con mezzi agricoli ed è già raccordato nel tratto finale ad altra strada privata;si svolge ai margini di terreni agricoli e interessa un solo fondo edificato, mentre quello oggetto della preesistente servitù attraversa il terreno degli appellati e si snoda attraverso immobili tutti edificati): il motivo si risolve nella censura degli accertamenti di fatto posti dalla sentenza a base della decisione di rigetto della costituzione della servitù, contrapponendo i ricorrenti una diversa valutazione della situazione posta a base della decisione, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire:

in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

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