Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-07-2011, n. 29744 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Pontedera condannava T.G. alla reclusione, sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria, per il delitto di cui all’art. 582 c.p..

La Corte di appello di Firenze confermava, sulla scorta del compendio testimoniale e delle risultanze di prova generica.

Ricorre personalmente il T. con diffusi motivi: il teste U. non ha dichiarato di aver visto l’imputato spingere la p.l.

G., donde il travisamento dei giudici di merito;

– T.E., figlio del prevenuto, ha escluso ogni contatto fisico fra i protagonisti della vicenda;

– al Pronto Soccorso i sanitari registrarono palpitazione e rialzo presso rio, senza far menzione di dolori alla spalla. Illogica è la sentenza impugnata, quando assume che la p.o. non ne abbia fatto parola, pur avendo patito il trauma.

Il nucleo del ricorso mira, attraverso la confutazione dell’apprezzamento del contesto probatorio, a sovvertire la dinamica dell’accaduto, fatta propria dai giudici di merito, in virtù dell’attento vaglio delle risultanze di prova, debitamente esaminate.

In tali limiti il dedotto vizio di motivazione dissimula e veicola la critica alle scelte probatorie dei giudici di merito, debordando nei profili di fatto della decisione.

Quanto alla censura inerente specificatamente le lesioni, la corte di merito ha ineccepibilmente chiarito che la p.l. valorizzò i sintomi afferenti ad una eventuale crisi cardiaca, trascurando, in un primo momento, la "distorsione o contusione alla spalla", produttiva di mera dolenza, che pertanto non figura nel referto stilato dal personale del Pronto Soccorso.

Di più: nell’immediatezza del fatto "non è facile distinguere la natura o addirittura l’esistenza di una lesione …", sicchè il "quadro esatto della situazione si precisa solo a distanza di tempo".

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali ed a quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1200 per onorari, oltre accessori, come per legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1200 per onorari, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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