Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-07-2011, n. 29661 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Presidente della Corte d’Appello di Milano, con ordinanza 5/3/2011, convalidava l’arresto, eseguito il giorno precedente ad iniziativa della Polizia giudiziaria, di L.M.A., nei cui confronti il Tribunale di Grande Istanza di Mulhouse (Francia) aveva emesso mandato di arresto europeo n. 09/13694E, perchè indagato in quel Paese per il reato di omicidio volontario in danno della moglie, commesso il (OMISSIS), e sottoponeva il predetto, al fine di garantirne la consegna e scongiurare il pericolo di fuga, alla misura cautelare della custodia in carcere.

2. Ha propostò ricorso per cassazione il L.M., deducendo: 1) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 125 c.p.p., in relazione all’art. 24 Cost., per essere illeggibile, nella parte manoscritta, l’ordinanza impugnata, da ritenersi pertanto priva di motivazione; 2) mancanza di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di fuga, che andava escluso in difetto di elementi che ne comprovassero la sussistenza.

3. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.

Non sussiste la dedotta indecifrabilità grafica del provvedimento impugnato. Questo, invero, pur evidenziando qualche difficoltà di lettura, è sostanzialmente comprensibile nell’iter logico-giuridico posto a base della scelta cautelare, giustificata, in coerenza con la previsione normativa di cui all’art. 13, comma 2, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 9, commi 4 e 5, dal pericolo di fuga della persona richiesta, reso concreto dall’allontanamento della stessa dal luogo di commissione del grave fatto di sangue, dall’assenza di una dimora stabile in Italia, essendosi il L.M. allontanato anche dal territorio di origine ((OMISSIS)) per stabilirsi in (OMISSIS), dati – questi – indicativi di un chiaro intento di eludere le ricerche della Polizia.

L’apparato argomentativo su cui riposa l’ordinanza in verifica è adeguato e immune da vizi logici e non è posto in crisi neppure dalla seconda censura articolata in ricorso, che è meramente assertiva e, quindi, inidonea a evidenziare un vizio rilevante sotto il profilo della legittimità. 4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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