Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4689 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 5537 del 10 agosto 2010, questa Sezione ha condannato le Amministrazioni intimate, secondo la particolare procedura prevista dall’art. 35, comma 2, d. lgs. 8098, e oggi art. 34, comma 4, c.p.a., a formulare alla parte appellante, odierna ricorrente, una proposta risarcitoria in relazione a determinati criteri enucleati nella sentenza medesima, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione a cura della Segreteria o, ove anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione.

La sentenza espressamente preavvertiva che, nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo, il privato avrebbe potuto nuovamente rivolgersi a questo giudice amministrativo affinché provvedesse a liquidare il danno nelle forme del giudizio di ottemperanza.

La sentenza di cui si chiede oggi l’ottemperanza stabiliva, quali criteri, la corresponsione al soggetto leso di una somma di denaro pari alla differenza di valore tra i terreni e gli immobili di proprietà della ricorrente, secondo la loro destinazione prima dell’apposizione del vincolo de quo e quello risultante dalla destinazione impressa dal sopravvenuto Piano (annullato in parte qua).

La medesima sentenza ipotizzava anche di attuare un sistema alternativo di tutela dello jus aedificandi che avrebbe potuto consistere nella scelta (in alternativa al risarcimento per equivalente) di costituire un credito urbanistico sulle aree nella disponibilità del soggetto stesso, ovvero da trasferire tra quelle nella disponibilità dell’Amministrazione: l’attribuzione di tale credito potrebbe consistere nella compensazione per i proprietari delle aree o degli edifici assoggettati al vincolo di inedificabilità e/o preordinato all’esproprio, in modo da poter recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’Amministrazione dell’area oggetto di vincolo.

Parte ricorrente afferma di aver incaricato un suo Consulente di redigere apposita relazione tecnica per la quantificazione del danno subito per illegittima limitazione delle aspettative edilizie sui terreni di sua proprietà; in attuazione dell’incarico ricevuto, con relazione datata 12.1.2001 il consulente, dott. Ing. Sergio Frassinetti, ha consegnato la relazione tecnica richiesta (doc. 2 ricorso), quantificando in euro 18.578.085,20 il valore del danno emergente subito dalla società C. A. per la illegittima limitazione delle aspettative edilizie sui terreni di proprietà, ed in euro 7.400.000,00 il valore del lucro cessante per un totale arrotondato di euro 25.900.000,00.

La Regione Lazio ha formulato una proposta, seppur tardiva, largamente divergente dalle richieste di parte ricorrente (proposta di euro 245.000).

Il Comune di Roma e l’Ente di Gestione Roma Natura non hanno dato esecuzione alla decisione emessa dal Consiglio di Stato, non formulando neppure una proposta e il ricorrente ha adito la Sezione in sede di ottemperanza per ottenere l’ottemperanza della decisione e, in subordine, l’esatta quantificazione del danno.

Si costituivano le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 26 luglio 2011, il ricorso veniva posto in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, va dichiarata l’ammissibilità del ricorso in esame, atteso che mediante l’art. 35, comma 2, d. lgs. n. 80 del 1998 (come sostituito dall’art. 7, L. n. 205/2000 e, oggi, dell’art. 34, comma 4, cpa) il Giudice Amministrativo, in luogo di una pronuncia sull’an e sul quantum sulla domanda di risarcimento dei danni proveniente dal ricorrente, può limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie risarcitoria e dell’esistenza del danno (cd. pronuncia sull’an debeatur) e limitarsi, per quanto concerne l’entità del risarcimento (cd. pronuncia sul quantum debeatur), ad indicare all’Amministrazione i criteri, in base ai quali deve essere uniformata la quantificazione futura, da compiersi in un termine congruo mediante un’offerta destinata al danneggiato.

Nel caso di mancato accordo sulla somma che l’Amministrazione deve offrire a titolo di risarcimento danni e/o di inerzia dell’Amministrazione, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta con il ricorso previsto dall’art. 27 comma 1, n. 4), R.D. n. 1054/1924, e oggi dell’art. 112 cpa, trattandosi di un’eterodossa forma di ottemperanza finalizzata a riempire la condanna generica pronunciata dal Giudice Amministrativo.

All’Amministrazione condannata al risarcimento non è permesso di determinare liberamente il danno, né, tantomeno, di porsi un problema di effettiva verificazione di un danno, poiché la normativa rimette all’Amministrazione un compito meramente esecutivo, di calcolo della somma dovuta al danneggiato, tenendo conto dei criteri di quantificazione fissati inderogabilmente dal Giudice Amministrativo.

A tale attività, esecutiva del comando giudiziale, pur dotata di margini di cognizione nel trasformare un criterio astratto in una somma concreta, in caso di inerzia dell’Amministrazione, potrà provvedere il Commissario ad acta, nominato dal Giudice amministrativo, in quanto, mentre la pronuncia sull’an debeatur e quella relativa alla indicazione dei criteri per la quantificazione del danno appartengono inevitabilmente al giudizio di cognizione davanti al Giudice amministrativo, può essere rimesso al Commissario ad acta, l’attuazione dei predetti criteri, al fine di giungere alla definitiva liquidazione del danno, fermo restando che né il Giudice dell’ottemperanza, né il Commissario ad acta potranno contraddire il comando giudiziale azionato dal ricorrente insoddisfatto, pervenendo ad una liquidazione del danno sulla base di criteri diversi da quelli fissati in sede di giudizio di cognizione.

Nel merito, il Collegio ritiene fondato il presente ricorso, in quanto sussistono tutti gli elementi formali e sostanziali per riconoscere fondata la pretesa fatta valere dalla ricorrente volta ad ottenere l’adempimento da parte delle Amministrazioni (ad esclusione, per questo aspetto, della Regione Lazio) dell’obbligo di formulare una proposta di pagamento all’attuale ricorrente di una somma a titolo di risarcimento, al fine di ristorare il danno accertato in sede di cognizione, con l’unico limite che, con riferimento a Roma Capitale l’attività del commissario ad acta dovrà limitarsi al mero accertamento della somma dovuta, ex art. 88 d. l. 11208 e art. 4, comma 8bis, d.l. 210, conv. in l. 4210.

Roma Capitale non è comunque esentata dalla formulazione della proposta di risarcimento, la quale costituisce riconoscimento del debito, fermo restando che, ai sensi della normativa appena richiamata, tale debito non potrà essere suscettibile di esecuzione.

Conseguentemente, il ricorso va accolto e, pertanto, viene assegnato alle Amministrazioni resistenti, con esclusione della Regione Lazio, che una proposta l’ha comunque formulata, il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché esse formulino una proposta di pagamento all’attuale ricorrente di una somma a titolo di risarcimento.

Nel caso di inutile decorso del predetto termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, e in caso di mancata accettazione delle proposte, il Collegio nomina fin d’ora Commissario ad acta il Provveditore alle Opere Pubbliche di Roma, con facoltà di delega, il quale provvederà nei 30 giorni successivi ad eseguire la suddetta sentenza della Sezione, formulando una proposta di pagamento all’attuale ricorrente di una somma a titolo di risarcimento sulla base dei criteri indicati nella parte in fatto.

Al Commissario ad acta, per l’eventuale espletamento delle funzioni esecutive, vanno liquidati 3.000,00 Euro.

I resistenti devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

accoglie il ricorso in epigrafe indicato, ordinando alle Amministrazioni resistenti, con esclusione della Regione Lazio, di formulare una proposta di pagamento all’attuale ricorrente di una somma a titolo di risarcimento del danno subito.

Nomina fin d’ora Commissario ad acta il Provveditore alle Opere Pubbliche di Roma, con facoltà di delega,

Condanna i resistenti al pagamento in favore della ricorrente delle spese relative al presente giudizio, che vengono liquidate nella somma complessiva di Euro 5000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *