Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4687 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza di cui si chiede la riforma il TAR Campania, Napoli, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso del Comune di San Giorgio a Cremano, appellante, con cui era stato richiesto l’annullamento del Decreto dirigenziale di revoca del finanziamento POR Campania 2002006, asse VI, misura 6.2, concesso al Comune medesimo;

Rilevato che il TAR ha declinato la sua giurisdizione sul presupposto che la revoca del beneficio sarebbe stata disposta per inadempimento di obblighi assunti nel rapporto di finanziamento, escludendo altresì che la fattispecie potesse rientrare nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 11 e 15 l. n. 241 del 1990; ciò in quanto, pur essendovi stato un accordo tra la Regione Campania concedente il beneficio ed il Comune di San Giorgio a Cremano, questo si sarebbe posto "a valle" del provvedimento concessorio e si atteggerebbe solo quale atto di regolamentazione del rapporto e non fonte generatrice del credito;

Rilevato che in data 26.9.2002 è stato sottoscritto tra la Regione Campania ed il Comune di San Giorgio a Cremano un Protocollo d’intesa con il quale, a fronte della realizzazione di tre progetti già finanziai con fondi Comunali del costo complessivo di euro 896.265,83 e ritenuti coerenti con la medesima azione del POR Campania, veniva riconosciuto un finanziamento di pari importo per l’avvio del progetto in questione, che veniva denominato Ecities, nonché di altro progetto denominato tele tributiportale delle Entrate;

Ritenuto che la ricostruzione del TAR non è convincente, in quanto il suddetto Protocollo è, a tutti gli effetti, una convenzione tra enti che regolamenta obblighi e diritti delle parti, riconoscendo gli impegni finanziari in relazione ai suddetti progetti (cfr. artt. 2, 3 e 4 dell’atto prodotto dal Comune quale doc n. 9);

Ritenuto, pertanto, che si versi nell’ipotesi di accordo tra Amministrazioni, per i quali, ai sensi degli artt. 11 e 15 l. n. 241 del 1990, nonché 133 c.p.a., sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto che il riferimento, fatto dal TAR, alla concessione contratto appare erroneo, poiché nel caso di specie, alla luce della volontà espressa dalle parti nel suddetto Protocollo, la fonte del rapporto risulta essere di origine convenzionale, prescindendosi quindi da qualsivoglia rapporto amministrativo qualificabile come concessione;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’appello e, per conseguenza, annullare la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 del Codice del processo amministrativo;

Rilevato, infatti, che laddove sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, declinata in primo grado dal TAR, il giudice di secondo grado non può che annullare la sentenza gravata, senza ulteriore trattazione della causa, rinviandola al giudice di primo grado, in applicazione dell’art. 105, d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7510);

Ritenuto che le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza impugnata al medesimo TAR.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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