Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27326 Ricorso Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che G.A.S., con ricorso del 12 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione deducendo tre motivi di censura – nei confronti di Gr.Pr., del sindaco pro tempore del Comune di (OMISSIS) e del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 675/09 del 22 dicembre 2009, con la quale la Corte – pronunciando sull’appello del G. avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto n. 513/2009 del 2 luglio 2009 che aveva dichiarato il G. decaduto dalla carica di consigliere del Comune di (OMISSIS) – rigettò l’appello e confermò la sentenza impugnata;

che Gr.Pr., il Sindaco pro tempore del i Comune di (OMISSIS) e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti nè hanno svolto attività difensiva.

Considerato che il ricorso è improcedibile, perchè depositato nella cancelleria di questa Corte oltre il termine di dieci giorni dall’ultima notificazione;

che, com’è noto, il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82, comma 3 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) – abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 23, lett. e), (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54), entrato in vigore il 6 ottobre 2011, ma applicabile alla fattispecie, ratione temporis, in forza dello stesso D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36, comma 2, primo periodo, – stabilisce: "Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la Corte di appello entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile:

tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata";

che, pertanto, il termine di venti giorni dall’ultima notificazione – fissato, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per il deposito del ricorso stesso nella cancelleria della Corte – deve intendersi ridotto dalla suddetta norma speciale, di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3 a dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso medesimo (cfr. in tal senso, ex plurimis, le sentenze nn. 16057 del 2002 e 17203 del 2004);

che, nella specie, il ricorso in esame risulta notificato a tutti gli intimati in data 12 febbraio 2010 e depositato nella cancelleria di questa Corte in data 26 febbraio 2010 (cfr. la nota di deposito e di iscrizione a ruolo in pari data), con la conseguenza che esso è stato depositato oltre il predetto termine di dieci giorni, scaduto il 22 febbraio 2010 (lunedì);

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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