Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29743

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L.C. è stato condannato dal tribunale di Genova, con sentenza integralmente confermata dalla Corte d’Appello ligure, alla pena di anni uno ed Euro 309,00 di multa, per aver sottratto dall’ufficio del personale del supermercato (OMISSIS) la somma di Euro 8.000,00, impossessandosene.

Con l’unico motivo di ricorso, il D.L. deduce erronea interpretazione della legge ed in particolare dell’art. 624 bis c.p.c., non potendosi ritenere che l’ufficio del personale del supermercato (OMISSIS) fosse assimilabile ad una privata dimora.

Per i suddetti motivi chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza, in quanto il reato sarebbe derubricabile a furto semplice, per il quale mancherebbe la condizione di procedibilità.
Motivi della decisione

Il ricorso di D.L.C. deve essere respinto; si evince dalla sentenza impugnata che il furto è avvenuto presso un box del supermercato, sito all’esterno e vicino alla porta d’ingresso dello stesso, riservato ai dipendenti. Non vi è dubbio che tale luogo costituisca una privata dimora ai sensi dell’art. 624 bis c.p.; non solo si tratta di luogo in cui l’ingresso può essere selezionato ad iniziativa di chi ne abbia la disponibilità (cfr. Cassazione penale, sez. 4, 30 settembre 2008, n. 40245), ma addirittura si può escludere che persone estranee al supermercato, in quanto prive di rapporto lavorativo con lo stesso, possano legittimamente accedervi in assoluto. Questa sezione della Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in un caso analogo (Cassazione penale, sez. 5, 26 settembre 2008, n. 43378), affermando che ai fini della sussistenza dei delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis c.p., "luogo destinato a privata dimora" deve intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative (nella fattispecie si trattava di un furto compiuto in una sala riservata al personale ospedaliere per cui le analogie con il caso in questione sono del tutto evidenti).

Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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