Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29742

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Polizzi Generosa in data 8.6.2009, con la quale L.M.C. veniva condannato al pagamento di Euro 600 di multa, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 581 e 594 c.p. commesso in (OMISSIS) colpendo B.A. con una scopa e sputandole addosso.

La responsabilità dell’imputato veniva ritenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine:

2.1. alla condizione di procedibilità del reato, osservando che la querela presentata dalla B. difetterebbe di un’espressa istanza di punizione del querelato;

2.2. all’eccepita nullità delle sentenze di primo e secondo grado per mancata certificazione del deposito del decreto di citazione a giudizio e conseguente inesistenza dello stesso;

2.3. all’affermazione di responsabilità dell’imputato, lamentando la mancanza di un’accurata verifica dell’attendibilità della persona offesa con riguardo all’età avanzata della stessa ed alle ragioni di conflittualità con l’imputato, tenuto conto della mancanza di riscontri, della presentazione della querela a distanza di oltre un mese dal fatto e del giudizio di inattendibilità della teste in altro procedimento nei confronti del L.M.;

2.4. al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, lamentando sul punto mancanza di specifica motivazione ed omessa individuazione della pena-base e dell’aumento per la continuazione.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla procedibilità del reato è infondato.

La doglianza non risulta invero proposta con l’atto di appello; non senza considerare, comunque, dalla copia allegata al ricorso la querela risulta concludersi con la richiesta di procedere penalmente nei confronti del L.M..

2. Il motivo di ricorso relativo alla mancata certificazione del deposito del decreto di citazione a giudizio è anch’esso infondato.

Anche tale censura non compativa infatti fra i motivi di appello; e, in ogni caso, l’attestazione della data di deposito del decreto di citazione è astrattamente funzionale alla verifica del rispetto del termine di detto deposito, la cui eventuale inosservanza non da luogo ad alcuna nullità o decadenza trattandosi di termine ordinatorio, non riconducibile ad esigenze di tutela delle garanzie difensive (Sez. 4, n. 17027 del 6.4.2006, imp. Virzì, Rv.233988).

3. Infondato è ancora il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Le questioni poste dal ricorrente in relazione all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa venivano invero puntualmente esaminate nella sentenza impugnata, ove se ne evidenziavano il carattere circostanziato e la mancanza di contraddizioni, la conflittualità esistente con l’imputato veniva valutata quale elemento di coerenza con l’accusa ed il giudizio di inattendibilità espresso in altra sede processuale era ritenuto irrilevante; tanto con argomentazioni prive di manifeste illogicità e conformi ai principi in tema di non necessità di riscontri estrinseci in presenza di una positiva valutazione sulla credibilità intrinseca della parte offesa (Sez. 1, n.29372 del 24.6.2010, imp. Stefanini, Rv.248016).

4. Infondato è da ultimo il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. La mancanza di motivi di appello sul punto esclude la sussistenza della lamentata carenza motivazionale (Sez. 1, n.2176 del 20.12.1993, imp. Etzi, Rv.196414); e la sentenza di primo grado determinava puntualmente la pena-base e l’aumento per la continuazione nelle rispettive misure di Euro 500 ed Euro 100 di multa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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