Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4683 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la sentenza del TAR impugnata ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nel ricorso per l’annullamento della deliberazione n. 1091 assunta dalla Giunta Regionale d’Abruzzo nella seduta del 28 novembre 2003, avente ad oggetto la definizione dei contributi a saldo dal 1987 al 2003 dovuti alla aziende esercenti trasporto pubblico locale e approvazione della metodologia di calcolo, nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi, in quanto nella specie sussiste giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto che esattamente il TAR ha affermato che quando alla P.A. non è attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo in favore di un privato, in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge in capo ad un determinato soggetto, ed alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suo conseguimento; diritto relativamente al quale la pubblica amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di disconoscere il contributo, se non nell’ambito del riferimento al difetto dei presupposti. Ne consegue che, al di fuori di tali presupposti, l’eventuale provvedimento con il quale il contributo sia determinato in base a criteri individuabili dalla legge stessa è inidoneo a degradare il diritto soggettivo in mero interesse legittimo e le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, cui è riconosciuto il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell’art. 5 all. E l. n. 2248 del 1865;

Ritenuto che tale orientamento è stato di recente ribadito dalla Corte regolatrice della giurisdizione, che ha affermato che è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, pur in un procedimento amministrativo di accertamento del quantum, le vicende ove non sono ravvisabili momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l’applicazione di un parametro di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, ed essendo, conseguentemente, qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata.

Ne consegue che, a tal riguardo, è irrilevante la riconduzione della controversia nella materia dei pubblici servizi, mancando l’esercizio di un potere autoritativo della P.A., né opera l’art. 244 del d. lgs. n. 163 del 2006 (e, oggi, l’art. 133 c.p.a.) che, in materia di revisione prezzi, attribuisce la giurisdizione al giudice amministrativo, essendo esclusa, per espressa previsione di cui all’art. 23 del medesimo d. lgs., la prestazione di servizi di pubblico trasporto dall’ambito di applicazione del citato codice degli appalti pubblici (Cassazione civile, Sez. un., 11 gennaio 2011, n. 397);

Ritenuto che non rileva che si versi in materia di pubblici servizi, occorrendo pur sempre, per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, che la pubblica amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo (C. Cost. 2004/204) e che, comunque, non si tratti di corrispettivi, qualifica, questa, inclusiva anche dei contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione (S.U. n. 12372 del 2008);

Rilevato che, sempre secondo la Corte regolatrice della giurisdizione (sentenze n. 27618 del 21.11.2008, e n. 13338 del 1.6.2010) il presupposto per l’insorgenza della giurisdizione ordinaria è l’inesistenza di una discrezionalità amministrativa nella determinazione della entità del credito controverso anche alla stregua dei criteri tecnici posti dalla legge regionale in materia.

Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’appello;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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