Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29741 Importazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona in data 24.5.2007, D.D. veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 400 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 648 e 474 c.p., commesso in (OMISSIS) ricevendo e detenendo per la vendita capi di abbigliamento ed accessori recanti i marchi contraffatti delle ditte Belstaff, Prada, Louis Vuitton, Gucci, Tod’s e Napapijiri.

Nella sentenza si osservava in particolare che l’asserita evidenza della non autenticità dei marchi non rilevava ai fini della qualificazione della condotta di cui all’art. 474 c.p. come reato impossibile, essendo la fattispecie incriminatrice volta a tutelare la fede pubblica nei marchi e non la libera determinazione dell’acquirente.

Il ricorrente deduce violazione di legge sul punto appena enunciato, osservando che anche per il reato di cui all’art. 474 c.p. è configurabile l’ipotesi del falso innocuo in presenza di una grossolanità della contraffazione tale da evidenziare la falsità del marchio anche per il soggetto non esperto e da escludere qualsiasi danno per le case produttrici.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza Impugnata faceva esatto riferimento al principio per il quale la tutela penale esercitata dall’art. 474 c.p. si rivolge alla generalità dei cittadini ed all’affidamento degli stessi nell’autenticità dei marchi e dei segni distintivi (Sez. 5, n.33324 del 17.4.2008, imp. Gueye, Rv.241347). In questa prospettiva, la decisione di primo grado, implicitamente richiamata da quella qui impugnata, indicava gli elementi sintomatici della contraffazione dei capi nella mancanza delle etichette e dei codici a barre, nella qualità scadente del materiale e nell’approssimatività del confezionamento; particolari agentemente ritenuti non tali da garantire l’immediata individuazione della contraffazione del marchio da parte della generalità dei cittadini.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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