Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27322 Diritti politici e civili Danno Spese processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, con decreto del 29.5.09, in accoglimento dei ricorsi riuniti proposti da \\Orlando @Riello\, \Caterino Claudio\, \Sergio @Caterino\, \Nicoletta @Dello Iacono\, \Restina Giovan Battista\, \Francesco @Pagano\, \Mario @Sabatino\ ed \Manzo Angela Maria\ per ottenere il riconoscimento di un equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare apertasi il 20.10.86 a carico della Agria s.p.a., nella quale avevano conseguito l’ammissione allo stato passivo per i crediti rispettivamente vantati, ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 15.000 oltre agli interessi legali ed alle spese, liquidate in Euro 3.250, maggiorate di IVA, cpa e rimborso forfetario. Tutti gli attori in primo grado, ad eccezione di \Claudio @Caterino\, hanno proposto, insieme all’avv. \\Mastroianni Lorenzo, loro difensore antistatario nel procedimento di equo indennizzo, distinti ricorsi per la cassazione del provvedimento. Il decreto è stato autonomamente impugnato anche da Ministero della Giustizia, con ricorso per cassazione resistito da separati controricorsi dei richiedenti il risarcimento, ivi compreso \Claudio @Caterino\, che ha a sua volta proposto ricorso u incidentale unitamente all’avv. \\Mastroianni\.
Motivi della decisione

I ricorsi principali e quello incidentale, proposti contro il medesimo provvedimento, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto in via autonoma dal Ministero della Giustizia, spedito per la notifica il 13.7.2010, e quindi ben oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall’art. 371 c.p.c. per proporre ricorso incidentale, nella specie decorrente dal 26.10.09, data in cui è stata eseguita nei confronti del Ministero la notifica dei ricorsi di \Dello Iacono\, \\Riello\, \Restina\, \Pagano\, \Sabatino\, \Manzo\ e \Sergio @Caterino\.

Trova a riguardo applicazione il principio dell’unicità dell’impugnazione, sancito dall’art. 333 c.p.c., il quale implica che l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo, in cui sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte contro la stessa sentenza, che, in conseguenza, possono assumere solo carattere incidentale. Pertanto, nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti alle quali il ricorso sia stato notificato debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso a medesima sentenza nello stesso procedimento, e quindi nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c. (da ultimo, fra molte, Cass. nn. 7269/010, 27887/09, 10124/09, 6286/08). Vero è che, mancando un’espressa disposizione normativa che sanzioni l’inosservanza della forma dell’impugnazione incidentale, il ricorso che, come quello del Ministero, sia stato proposto in via autonoma successivamente al primo, una volta che sia stato a questo riunito, si converte in ricorso incidentale, ma, affinchè possa essere in tal guisa esaminato, è pur sempre necessario che la sua notifica sia stata eseguita entro il termine di quaranta giorni da quella del ricorso principale (Cass. n. 27887/09).

Deve escludersi, infine, che l’errata indicazione nei singoli ricorsi dell’esatto numero di ruolo attribuito alla controversia (da identificarsi in quello assegnato alla prima causa iscritta a ruolo, ovvero a quella del \\Riello\, cui tutte le altre erano state riunite) abbia violato il diritto di difesa dell’amministrazione, impedendole di individuare il decreto impugnato e di notificare nei termini il ricorso incidentale: infatti, a parte il rilievo che il ricorso del \\Riello\ non contiene alcun errore, tutti gli altri ricorsi riportano gli estremi del provvedimento (parti, giudice emittente, data della decisione e data di pubblicazione), certamente sufficienti ad identificarlo, si da consentire all’intimato (cui il decreto era stato notificato sin dal 17.7.09) di proporre, a sua volta, tempestiva impugnazione.

All’inammissibilità del ricorso del Ministero consegue l’inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., del ricorso incidentale proposto, nel giudizio da esso promosso, da \Claudio @Caterino\ e dall’avv. \\Mastrioanni\.

Le spese del giudizio di legittimità fra le predette parti vanno dichiarate interamente compensate.

2) Con i primi cinque motivi di ricorso, \Dello Iacono\, \\Riello\, \Restina\, \Pagano\, \Sabatino\, \Manzo\ e \Sergio @Caterino\ lamentano, sotto vari profili, l’errata liquidazione delle spese del procedimento.

I ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., artt. 4 e 5 delle tariffe forensi, nonchè vizi di motivazione, e formulando conseguenti quesiti di diritto, sostanzialmente deducono che la Corte territoriale, nonostante il deposito di analitiche note spese (debitamente allegate ai ricorsi), nelle quali ciascuno di essi aveva chiesto il riconoscimento di diritti per Euro 1.337 e di onorari per Euro 3.000, ha liquidato i primi in complessivi Euro 1.600 (pari ad Euro 200 per ricorrente) ed i secondi nella misura complessiva di Euro 1.500 (Euro 187,50 per ricorrente), in tal modo scendendo ben al di sotto dei minimi tariffari, senza indicare le ragioni per le quali ha eliminato o ridotto le singole voci, ed ha inoltre effettuato la liquidazione in via cumulativa, anzichè tener conto che, pur dopo la riunione, ciascun giudizio manteneva immutata la propria autonomia.

3) Il P.G. ha richiesto, in via principale, che fosse dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, redatti mediante spillatura dei singoli atti del procedimento e dei documenti ad esso allegati.

La conclusione non può essere accolta, in quanto i ricorsi, al di là della loro sovrabbondanza materiale, contengono comunque l’esposizione sommaria dei fatti di causa e la precisa enunciazione degli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità. 4) I motivi sono fondati.

4.1) Appare opportuno ricordare che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla riduzione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con le conseguenze che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività in esso prestata, trovano applicazione le tabelle A, paragrafo 4, e B, par. 1, allegate al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, nonchè il principio, di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24 della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti in detta tariffa.

4.2) Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che, a fronte di una specifica nota prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non si può limitare ad una determinazione globale dei diritti e degli onorari del legale, ma ha l’obbligo di fornire un’adeguata motivazione sull’eliminazione (o riduzione) delle voci che è stata effettuata, al fine di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione alle tariffe (in relazione all’avvenuto rispetto dei minimi inderogabili) ed a quanto risulta dagli atti (da ultimo, fra molte, Cass. nn. 12461/011, 21371/09, 4404/09, 2748/07).

4.3) Ugualmente consolidato è l’orientamento secondo cui, nell’ipotesi di riunione di cause connesse, la liquidazione dei diritti e degli onorari deve avvenire in misura non inferiore ai minimi tabellari per ogni singola causa e per le singole attività svolte fino al momento della riunione e che solo per le prestazioni successive può essere liquidato un solo onorario con gli aumenti previsti a seconda del numero delle cause riunite (Cass. nn. 17095/09, 27804/08,11066/08,15954/06).

La Corte d’Appello di Roma non si è attenuta ai richiamati principi, in quanto ha liquidato per diritti e spese una somma di poco superiore a quella richiesta da ciascun ricorrente, senza curarsi di indicare quali – fra le voci elencate nelle singole note – fossero state eliminate e quali ragioni giustificassero la riduzione, ed ha riconosciuto, a titolo di onorari, una somma ricompresa fra i minimi ed i massimi tariffari dello scaglione di riferimento di una sola causa, senza tener conto che la riunione era avvenuta all’udienza di comparizione e senza specificare se avesse o meno calcolato la maggiorazione prevista dall’art. 5, comma 4 della tariffa. 5) II decreto impugnato deve pertanto essere cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, con conseguente assorbimento del sesto motivo di ricorso. Tenuto conto dei criteri appena enunciati, considerato che la semplicità e la ripetitività delle questioni trattate non giustificavano un onorario superiore ai minimi tariffari, il Ministero della Giustizia va condannato a pagare all’avv. \\Mastroianni Lorenzo\, difensore distrattario dei ricorrenti nel procedimento di equo indennizzo, la somma di Euro 2.313,22 per esborsi, di Euro 9.359 per diritti e di Euro 3.343 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell’avv. distrattario Pasquale Errico, come da dispositivo, in relazione al ridotto valore della controversia (in questa sede limitato alle spese), e precisato che la stessa è da ritenersi unica sin dall’origine, attesa l’ingiustificata proposizione di sette distinti ricorsi per cassazione avverso il medesimo provvedimento e l’ancor meno giustificata redazione di altrettanti, distinti controricorsi avverso l’unica impugnazione del Ministero (Cass. n. 10634/010).
P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso del Ministero della Giustizia ed inefficace il ricorso incidentale di \Claudio @Caterino\ e dell’avv. \\Mastroianni\; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità fra le predette parti; accoglie i ricorsi di \\Orlando @Riello\, \Caterino Sergio\, \Nicoletta @Dello Iacono\, \Giovan Battista @Restina\, \Pagano Francesco\, \Mario @Sabatino\ ed \Angela Maria @Manzo\ nei sensi di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo ne merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare all’avv. \\Lorenzo @Mastroianni\, difensore distrattario dei ricorrenti nel giudizio di merito, Euro 2.313,22 per esborsi, di Euro 9.359 per diritti ed Euro 3.343 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condanna il Ministero a pagare all’avv. Pasquale Errico, difensore distrattario dei ricorrenti nella presente sede, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.242 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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