Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29740

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bolzano in data 12.2.2009, L.G. veniva condannato alla pena di Euro 1.200 di multa, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 581 e 594 c.p. commesso in (OMISSIS) colpendo la moglie C.I.R. con un pugno e rivolgendole le parole "troia, baldracca, puttana, merda".

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base alle dichiarazioni della persona offesa ed alla conferma testimoniale della presenza di quest’ultima e dell’imputato presso l’abitazione della prima la sera dei fatti.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. mancata assunzione della prova decisiva costituita dall’acquisizione di una distinta relativa alla tessera Viacard intestata allo studio del L., da cui risulta che la stessa veniva utilizzata ai caselli autostradali di (OMISSIS), il che comproverebbe l’assenza di almeno uno dei coniugi dal luogo dei fatti;

2.2. mancanza, illogicità e contradaittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, con particolare riferimento al contrasto dell’affermazione della persona offesa, per la quale dopo la lite con il marito i Carabinieri sarebbero intervenuti presso l’abitazione, con la mancata registrazione di tale intervento presso i Carabinieri di Bolzano.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla mancata acquisizione della tessera Viacard è generico e pertanto inammissibile.

Il ricorrente ripropone puntualmente in merito il contenuto dei motivi di appello, che la sentenza impugnata valutava evidenziando l’irrilevanza del dato equivoco rappresentato dai movimenti risultanti dalla tessera, non riferibili con certezza alle persone del L. o dalla C. piuttosto che ad altri, a fronte della conferma diretta della presenza di entrambi i coniugi presso l’abitazione proveniente dalle dichiarazioni dei testi C. E. e Ce.Fe., i quali la sera dei fatti sentivano entrambi al telefono; argomentazione, questa, alla quale il ricorso non oppone censure specifiche.

2. Inammissibile è altresì il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato in quanto manifestamente infondato.

L’unico rilievo proposto dal ricorrente sul punto, relativo alla mancata registrazione dell’intervento dei Carabinieri menzionato dalla persona offesa, non risulta infatti essere oggetto dei motivi di appello; il che esclude in radice ia sussistenza del lamentato vizio motivazionale (Sez. 1, n.2176 del 20.12.1993, imp. Etzi, Rv.

196414).

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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