Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27321 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A., con riguardo a procedimento penale a suo carico iniziato presso il P.M. di Catania nel 1997, comunicato con l’atto 28.12.2001 di conclusione delle indagini preliminari e definito con sentenza assolutoria dibattimentale del 24.4.2007, ha adito la Corte di Appello di Catania chiedendo, nel contradditorio dei Ministero della Giustizia, l’equo indennizzo. La Corte adita, nel contraddittorio dell’Amministrazione, con decreto 8.5.2009, sull’assunto che la fase rilevante delle indagini preliminari, iniziata con la comunicazione 28.12.2001, si era conclusa con il decreto di citazione a giudizio del 5.11.2002, e quindi senza ritardi, e considerato che il dibattimento, aperto il 10.6.2003 e concluso il 24.4.2007, era durato in misura ragionevole in relazione ai rinvii disposti su istanza della difesa, ha rigettato la domanda.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso in data 14.11.2009 il P. al quale si è opposta l’Amministrazione con atto di costituzione ai fini delle difese orali.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per totale assenza nell’atto del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Che tal requisito sia applicabile, con riguardo all’impugnato decreto dell’8.5.2009 e pur in sede di decisione di legittimità da assumere dopo l’abrogazione della menzionata disposizione, è dato indiscutibile alla luce del principio posto dalle pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010, n. 774 del 2011), e che la difesa del ricorrente ha mostrato di ignorare nelle difese in replica alle conclusioni dei P.G.: Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè dei correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 47) tale norma è da ritenersi ancora applicabile. In accordo con tale principio quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese in difetto di difese dell’intimato.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *