Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.M. propone ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Milano che ha confermato, in grado di appello, la sentenza emessa dal giudice di pace di Milano in data 28.09.2009, con cui lo stesso P. veniva condannato alla pena di Euro 400 di multa ed al risarcimento della parte lesa, per violazione dell’art. 582 c.p., perchè stringendole il collo e colpendola con pugni alla testa, cagionava a M.G. lesioni personali giudicate guaribili in giorni 6.

Contro la predetta sentenza sono stati indicati 4 motivi di censura:

– violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza di norme sostanziali e processuali;

– mancanza di elementi di prova necessari per la valutazione della condotta processuale;

– carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 582 c.p.;

– travisamento dei fatti.

Nella parte motiva del ricorso, dopo una lunga premessa in fatto e varie pagine di generali considerazioni giuridiche, il ricorrente si limita però a riportare alcuni passi delle testimonianze, concludendo per la contraddittorietà ed insufficienza delle stesse a fondare la responsabilità penale per il reato ascritto, chiedendo che l’imputato venga mandato assolto (pag. 12 del ricorso). Nelle conclusioni formali si chiede poi l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso del – P.M. deve essere rigettato in quanto contiene censure generiche e in gran parte relative a questioni di merito, non censurabili in cassazione se correttamente motivate. In realtà, proprio la genericità della censura in ordine alla insufficienza di prova, alla pretesa contraddittorietà delle prove ed alla asserita mancata spiegazione dei motivi per cui viene ritenuta attendibile la persona offesa, non consente una risposta analitica al ricorso.

Compito del giudice di legittimità non è quello di sostituirsi al giudice di secondo grado nelle valutazioni di merito, quanto piuttosto verificare la congruità, la logicità e la sufficienza della motivazione addotta a sostegno della decisione assunta, che deve essere il frutto di un percorso logico comprensibile e privo di contraddittorietà; con riferimento alla sentenza in questione la corte non può che rilevare la sussistenza di un adeguato apparato motivazionale. L’attendibilità della teste p.o. è stata riscontrata sia internamente per la coerenza e logicità delle dichiarazioni rese, sia esternamente per i riscontri costituiti dalle deposizioni degli altri testi e dai dati oggettivi del certificato medico, pienamente compatibile con la versione della parte lesa ed assolutamente incompatibile, invece, con quanto dichiarato dall’imputato.

La sentenza impugnata è dunque immune da censure.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Essendo contenuti nella presente sentenza dati sensibili inerenti a rapporti di tipo familiare, si dispone l’oscuramento dei dati personali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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