Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29738 Falsità ideologica Falsità materiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Ciriè, in data 6.11.2008, T.D. veniva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 477, 48 e 479 c.p., commesso in (OMISSIS) formando falsamente un atto di frazionamento catastale ed un permesso di costruire relativi ad una porzione di un fabbricato sito in (OMISSIS) e determinando il notaio B.S., al quale i documenti venivano presentati, ad attestare le predette condizioni nell’atto di compravendita dell’immobile.

Nella sentenza si escludeva in particolare che le contraffazioni potessero ritenersi grossolane ed inidonee ad indurre in errore il pubblico ufficiale per il solo che esse riguardassero documenti trasmessi in copia con il mezzo del telefax.

Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto appena enunciato, lamentando il carattere apodittico della motivazione, la disapplicazione del principio di offensività e la mancata valutazione dell’omissione da parte del notaio, per l’irrilevante ragione dei rapporti di conoscenza con l’imputato, di quei doverosi controlli che consentivano viceversa all’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS) di rilevare immediatamente la contraffazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata presenta infatti coerente e tutt’altro che apodittica motivazione in ordine all’inidoneità della trasmissione degli atti con il mezzo del telefax, nella concreta situazione in esame, ad indurre in quanto tale dubbi sull’autenticità dei documenti, soprattutto in quanto inviati da persona che il notaio conosceva da anni quale rappresentante immobiliare oltre che come suo allievo e beneficiario di prestazioni professionali; ed altrettanto congruamente la Corte territoriale motivava sull’insussistenza di omissioni del notaio che avessero inciso sull’offensività del reato, argomentando per un verso sull’avviso inviato per iscritto dal professione al T. sulla responsabilità derivante da dichiarazioni mendaci, e per altro sulla ben diversa prospettiva dei controlli effettuati dal geometra comunale in conseguenza della particolare posizione dello stesso e della sua diretta conoscenza delle procedure grafiche relative alla formazione dei documenti in esame.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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