Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27319 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilavato che:

1. I ricorrenti impugnano il decreto della Corte di Appello di Roma che pronunciando sui loro ricorsi per equa riparazione, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a ciascuno di loro la somma di 8.000 Euro con interessi legali dalla data del decreto al saldo;

2. la richiesta di equa riparazione si riferiva all’eccessiva durata (dall’aprile 1993 al dicembre 2004) dei procedimenti svoltisi davanti al Tribunale amministrativo del Lazio par il riconoscimento agli istanti, tutti appartenenti al personale amministrativo del Ministero della Giustizia, del loro diritto all’adeguamento triennale, ex L. n. 27 del 1981, dell’indennità giudiziaria percepita ai sensi della L. n. 221 del 1988;

3. La Corte di appello ha liquidato il danno morale di cui i ricorrenti avevano richiesto l’equa riparazione determinando in 8 anni e 7 mesi la durata eccessiva dei procedimenti e applicando i criteri di valutazione di cui all’art. 2056 cod. civ., richiamati dalla stessa L. n. 89 del 2001;

4. I ricorrenti deducono tre motivi di ricorso: a) violazione e/o falsa applicazione di legge (della L. n. 89 del 2001, art. 2 artt. 6, 13, 41 e 41 della Convenzione E.D.U., violazione dei principi interpretativi sanciti in casi analoghi dalla Corte E.D.U. e del principio di sussidiarietà) nonchè la omessa e/o insufficiente motivazione; b) violazione e/o falsa applicazione (della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ.)in considerazione della natura indennitaria dell’equa riparazione e della finalità non interamente compensativa della relativa liquidazione; c) violazione e/o falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 cod. proc. civ., D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5) e la liquidazione degli onorari e delle competenze in misura inferiore alle tariffe;

5. in relazione al primo motivo di ricorso si propone il seguente quesito di diritto: "se il giudice del merito, chiamato a determinare il danno ex L. n. 89 del 2001, deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili, e di pari natura, dalla Corte di Strasburgo, e agli standards medi dalla stessa elaborati – che ne costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica – motivando espressamente, in relazione alla fattispecie concreta, eventuali scostamenti, che, comunque, non debbono essere irragionevoli, in particolare, egli non può ignorare, ai fini di detta determinazione, nè la particolare natura giuslavoristica della controversia, nè i relativi precedenti specifici della Corte Europea, compresi quelli richiamati dall’istante";

6. in relazione al secondo motivo di ricorso si propone alla Corte il seguente quesito di diritto: "se gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte di appello e non a decorrere dalla relativa pronuncia?";

7. in relazione al terzo motivo di ricorso si propongono alla Corte i seguenti quesiti: "a) se in caso di riunione di più cause la liquidazione di un onorario unico, del D.M. n. 127 del 2004, ex art. 5, punto 4 è legittima soltanto a decorrere dal momento dell’avvenuta riunione, dovendosi invece, per le attività professionali svolte in precedenza, determinare gli onorari difensivi separatamente per ognuna delle cause azionate?", b) "se in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, il giudice è tenuto al rispetto dei relativi minimi e massimi, nonchè degli importi prescritti dalla tariffa professionale forense applicabile (nella fattispecie dalla tariffa riportata nel D.M. n. 127 del 2004, tabelle A, par 4^, e B)?", c) "se, ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, art. 14 il rimborso forfettario per spese generali deve essere determinato in misura pari al 12.5% dell’importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente?";

8. Si difende con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri e eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso;

9. Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso i ricorrenti con memoria del 3 giugno 2010 rilevano che la notifica del decreto eseguita personalmente alla parte in forma esecutiva non fa decorrere il termine breve di impugnazione invocato dalla Presidenza del Consiglio;

10. Sulla questione della idoneità della notifica eseguita personalmente alla parte in forma esecutiva il Collegio ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per attendere la pronuncia delle SS.UU. che è intervenuta con sentenza n. 12898/2011 con la quale si è ribadito che la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e dell’art. 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato;

11. La causa è stata quindi discussa e decisa alla udienza del 18 novembre 2011 in cui la Corte ha deciso di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

1. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte di appello di Roma è compatibile con gli standards della giurisprudenza Europea e di legittimità avendo la Corte liquidato un indennizzo corrispondente a 940 Euro per anno di durata non ragionevole della procedura. La natura lavoristica della controversia può essere presa in considerazione dal giudice di merito che al riguardo esercita un potere discrezionale nella liquidazione che non può essere sindacato in questa sede;

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che sulla somma liquidata a titolo di indennizzo decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo;

3. Infine il terzo motivo risulta assorbito dovendosi cassare la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del secondo motivo di ricorso;

4. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del Ministero controricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara dovuti gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione dalla domanda. Condanna il Ministero controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 26.805, di cui 8.700 per competenze, 18.105 per onorari, oltre Euro 600 per spese, e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.100 Euro di cui. 100 per spese, con assegnazione agli intestatari anche per il grado progresso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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