Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica di Milano ricorre per Cassazione contro la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato dal tribunale di Milano, sez. dist. Di Rho, per avere lo stesso errato nella determinazione della pena; in particolare, senza indicare la pena base, il tribunale giungeva all’applicazione di una pena che, anche con le due riduzioni per le attenuanti e la riduzione per il rito, potrebbe arrivare al minimo a mesi uno e giorni 24 di reclusione, invece della pena irrogata dal giudice di Rho nella misura di mesi uno e giorni dieci di reclusione, essendo il reato contestato quello di cui all’art. 624, che prevede come pena base quella di mesi sei di reclusione. Per i suddetti motivi chiede l’annullamento con rinvio della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore Generale è fondato; l’art. 624 c.p. prevede come pena minima la reclusione di sei mesi, per cui anche operando la doppia riduzione delle attenuanti e la riduzione per il rito abbreviato il minimo di pena irrogabile sarebbe pari a mesi uno e giorni 24 di reclusione (risultanti dal seguente calcolo: 180 giorni -1/3 = 120; 120 – 1/3 = 80; 80 -1/3 = 54 giorni di reclusione, pari ad un mese e 24 giorni). Essendo evidente dalla sentenza che il tribunale di Rho ha voluto partire dal minimo edittale, applicando poi la riduzione massima per le attenuanti e per il rito, non è necessario rinviare la sentenza al tribunale per la rideterminazione della pena, per la quale è sufficiente un mero calcolo matematico che ben può eseguire questa Corte.

Pertanto la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena nella misura di un mese e 24 giorni di reclusione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in mesi 1 e giorni 24 di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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