Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27318 Nullità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto n. 5440 depositato il 17 marzo 2009 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile il ricorso avente ad oggetto domanda di equa riparazione proposta da Arti Grafiche Boccia s.p.a. in relazione a processo civile introdotto innanzi al Tribunale di Salerno con atto del 31.5. 1985 non ancora definito.

Avverso questo decisione la società Arti Grafiche Boccia ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

La ricorrente – col primo motivo – censura la pronuncia impugnata deducendone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e col secondo mezzo – deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. Assume: 1.- che la Corte del merito avrebbe erroneamente affermato l’omessa notifica da parte di essa istante del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza camerale di discussione nei confronti del Ministero della Giustizia, che di contro risulta regolarmente eseguita;

2.- e sarebbe incorsa in ulteriore errore là dove ha ritenuto di correggere il proprio asserito precedente errore consistito nella concessione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso mai prima avvenuta.

Il ricorso è fondato alla luce dell’esame degli atti, ammessa per la natura processuale della questione rappresentata, da cui emerge che la prima notifica del ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, richiesta in data 6.11.2008, venne eseguita a mezzo del servizio postale il giorno 8.11.2008. Mancando l’avviso di ricevimento, restituito successivamente alla ricorrente dall’ufficio postale, riscontrata la conseguente nullità della notifica, la Corte territoriale ne dispose perciò correttamente il rinnovo. La statuizione impugnata che non prende in considerazione tale scansione risulta pertanto errata e deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale che esaminerà la domanda nel merito e provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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