Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 46 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello, proposto dalla società di ingegneria indicata in epigrafe, è diretto contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in accoglimento di un ricorso incidentale presentato in quella sede, ha confermato l’esclusione della suddetta dalla gara per la progettazione e direzione lavori di 20 alloggi di edilizia economica e popolare.

Esso è articolato secondo i motivi proposti nell’atto introduttivo dell’appello.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Ceccano che l’Associazione temporanea di professionisti, i quali si oppongono all’appello e ne chiedono la reiezione.

Successivamente, peraltro, gli appellanti, dichiarando di non aver più interesse all’appello, hanno presentato un’istanza di rinuncia allo stesso, con compensazione delle spese.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.
Motivi della decisione

Il Collegio prende atto dell’istanza di rinuncia all’appello presentato dalla società appellante, ma verifica che la stessa non risulta notificata alle controparti né dichiarata in pubblica udienza, per cui la medesima non può valere come rinuncia all’appello.

Tuttavia, poiché nell’atto medesimo è chiaramente espressa la volontà dell’appellante di non aver più alcun interesse alla pronuncia della sentenza di appello, lo stesso può essere preso in considerazione come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Pertanto, l’appello va dichiarato improcedibile appunto per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di giudizio della presente fase giudiziale possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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