Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27317 Diritti politici e civili Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli la signora M. M.G. chiese l’equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio previdenziale di primo grado svoltosi davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, avente ad oggetto la rivalutazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola.

Con decreto 21 aprile 2008 la corte ha accertato che il giudizio presupposto aveva avuto la durata di cinque anni e nove mesi, e che la durata ragionevole sarebbe stata di tre anni, e ha liquidato in Euro 2.765,00 l’equa riparazione dovuta. La corte territoriale ha i- noltre posto a carico del Ministero della Giustizia la metà delle spese del processo, liquidate per la quota di competenza in Euro 265,00, di cui Euro 150,00 per onorari e Euro 100,00 per diritti, con applicazione del punto 50 lett. b della tariffa forense quanto agli onorari, trattandosi di procedimento speciale camerale.

2. Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre M. M.G., per tre motivi, con atto notificato spedito il 5 giugno 2009.

Il Ministero resiste con controricorso notificato il 16 luglio 2009. 3. Con il primo motivo di ricorso si censura per violazione e (recte:

o) falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e ss. e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la determinazione in tre anni della durata ragionevole di un giudizio previdenziale, che. secondo il ricorrente, sarebbe stata di un anno.

Si chiede alla corte di affermare il principio di diritto che "in relazione a giudizio presupposto in materia di lavoro e previdenziale, per la cui risoluzione non sono state poste in essere attività istruttorie ed è stata tenuta una sola effettiva udienza di trattazione, la durata ragionevole del processo di primo grado è di un anno". 4. Il motivo è inammissibile, ponendo un quesito di diritto in esplicita relazione ad accertamenti circa la semplicità, nel caso concreto, del giudizio previdenziale presupposto. Gli accertamenti richiamati sono sindacabili in questa sede esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, mentre il quesito non consente una risposta, in termini di puro diritto, decisiva del giudizio.

6. Il secondo motivo di ricorso censura la liquidazione delle spese processuali nel decreto impugnato per violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’articolo unico della L. 7 novembre 1956, n. 1051 e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. artt. 1 e 11 (Tabella A onorari 7^, 50, Tabella B diritti 3^, 75), avendo la corte territoriale applicato la tariffa per i procedimenti camerali. La ricorrente chiede che sia applicato il principio di diritto che, nel caso dei ricorsi ex L. n. 89 del 2001, le spese processuali, trattandosi di procedimenti contenziosi, vanno determinate e liquidate con applicazione delle tariffe professionali previste per i procedimenti ordinari e non con quelle previste per i procedimenti speciali e da trattarsi in camera di consiglio.

Il motivo è fondato, avendo questa corte ripetutamente affermato che i procedimenti per l’equa riparazione del danno cagionato dall’irragionevole durata del processo presupposto hanno natura contenziosa, e che per essi deve pertanto applicarsi la relativa tariffa, e non quella prevista per i procedimenti camerali (Cass. 17 ottobre 2008 n. 25352; 7 ottobre 2009 n. 21371).

In accoglimento di questo motivo il decreto deve essere cassato nel punto relativo alla liquidazione alle spese processuali. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori accertamenti in fatto, con la liquidazione delle spese del giudizio svoltosi davanti alla corte territoriale in complessivi Euro 866,00, di cui Euro 431,00 per onorari, e Euro 385,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Le spese del presente giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza, sono compensate per la metà e posta per la parte rimanente a carico del ministero. Esse sono liquidate per l’intero come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa sul punto il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio davanti alla corte d’appello in Euro 431,00 per onorari, Euro 385,00 per diritti e Euro 50.000 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Compensa per la metà le spese del presente giudizio e pone a carico del ministero le rimanenti spese, che liquida per l’intero in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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