Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento in data 21.10.2008, S.A. veniva condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed Euro 359 di multa per il reato continuato di cui all’art. 624 bis c.p., commesso in (OMISSIS) sottraendo un televisore, una cucina ed uno stipetto dall’abitazione di Sc. R. e un televisore, un decoder ed una macchina da caffè dall’abitazione di M.G..

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base al rinvenimento, nell’appartamento occupato dallo S. nello stesso edificio, dei beni asportati allo Sc., e della mancanza di segni di effrazione sul portone dello stabile.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge in ordine all’eccepita nullità della sentenza di primo grado per irrituale dichiarazione di contumacia dell’imputato all’udienza dibattimentale del 29.11.2007, essendo il predetto all’epoca detenuto per altra causa, circostanza non immediatamente rilevata dal difensore d’ufficio presente in quanto allo stesso non nota, ma eccepita nel corso del dibattimento dal difensore di fiducia nel frattempo nominato;

2.2. violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla configurabilità, per il reato commesso in danno dello Sc., dell’ipotesi del furto d’uso addotta dall’imputato;

2.3. violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato in danno del M., la cui refurtiva non veniva rinvenuta.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità della sentenza di primo grado per irrituale dichiarazione di contumacia dell’imputato è infondato.

E’ invero indiscusso che, essendo stato il decreto di citazione notificato a mani dell’imputato, la circostanza del sopravvenuto stato di detenzione di quest’ultimo non sia stata resa nota al Tribunale nel corso della prima udienza dibattimentale; tanto esclude l’illegittimità della dichiarazione di contumacia pronunciata in quella sede, non essendosi l’imputato attivato, con la minima diligenza esigibile, nel comunicare al giudice il mutamento della propria condizione (Sez. 4, n.40292 del 12.10.2006, imp. Lo Staino, Rv.235418).

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla configurabilità, per il reato commesso in danno dello Sc., dell’ipotesi del furto d’uso.

La sentenza impugnata motivava invero congruamente sul punto osservando come il dichiarato intento dell’imputato di utilizzare il televisore dello Sc. per guardare un programma e restituire immediatamente l’elettrodomestico, peraltro riferibile solo ad uno dei beni sottratti allo Sc. e rinvenuti nell’abitazione dello S., fosse oggetto di una mera affermazione di quest’ultimo, non sorretta da altri elementi ed anzi contrastante con i segni di effrazione rilevati sulle porte degli appartamenti dei derubati. La configurabilità della fattispecie del furto d’uso deve peraltro ritenersi preclusa dalla commissione della condotta nell’altrui abitazione; la circostanza, già indicata espressamente dall’art. 626 c.p., comma 2, come ostativa alla ravvisabilità dell’ipotesi di minore gravità attraverso il richiamo alla previgente disposizione dell’art. 625 c.p., n. 1, deve infatti ritenersi tuttora incompatibile con il riconoscimento della predetta ipotesi pur se attualmente qualificata normativamente come elemento costitutivo del reato di cui all’art. 624 bis c.p., inalterata essendone la dimensione fattuale e permanendo ed anzi accentuandosi il giudizio legislativo di gravità ed allarme sociale del fatto. E, comunque, siffatta incompatibilità è senz’altro sussistente, secondo la citata previsione dell’art. 626 c.p., rispetto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, anch’essa contestata nel caso di specie.

3. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato in danno del M..

La sentenza impugnata motivava anche in questo caso adeguatamente in base alla contestualità della condotta rispetto a quella commessa in danno dello Sc., la cui refurtiva veniva rinvenuta nell’abitazione dello S., circostanza ritenuta non illogicamente decisiva rispetto al rilievo difensivo sulla possibilità di accesso all’edificio da parte di altri soggetti a causa dell’occasionale apertura del portone; e le ulteriori argomentazioni della difesa sul mancato ritrovamento dei beni sottratti al M. e sulla contraddittorietà della decisione di condanna con quella assolutoria in ordine all’originaria imputazione di un tentato furto in danno di F.M.A. venivano valutate con analoga coerenza logica alla luce della possibilità che lo S. si fosse già liberato di parte dei beni sottratti e della mancanza di prova sulla data della condotta posta in essere in danno della F..

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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