Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4675 Sentenze della Corte Costituzionale Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorrono per revocazione ai sensi dell’art. 395 del codice di procedura civile i soggetti indicati in epigrafe, i quali, premesso che la sentenza di questo Consiglio di Stato (depositata in data 13 ottobre 2010) è in contrasto con quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale (depositata in data 8 ottobre 2010), in ordine all’applicazione dell’art. 43 del decreto legislativo n.327 del 2001, formulano i seguenti motivi:

Contrarietà della sentenza revocanda con la sentenza della Corte costituzionale 48 ottobre 2010, n. 293; in quanto la suddetta sentenza della Corte costituzionale è stata pubblicata mediante deposito in data 8 ottobre 2010 e da tale data la norma di cui all’art. 43 del testo unico in materia di espropriazione ha cessato ogni efficacia, per cui la sentenza revocanda, pubblicata successivamente, avrebbe dovuto tenere conto di quanto statuito in quella sentenza;

Errore di fatto rilevabile dalla documentazione della causa; per essere stata totalmente ignorato dalla sentenza "il fatto" dell’esistenza della sentenza della Corte costituzionale;

Contrarietà della sentenza revocanda con la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1250 del 13 dicembre 2006; in quanto tale ultima sentenza ha escluso in radice l’esistenza dei presupposti per procedere all’acquisizione dell’area per non essere stata mai posta in essere un’opera pubblica vera e propria;

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 186 del 1982, dell’art. 89 della decreto legislativo n. 104 del 2010, dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953 e dell’art. 395 cod. proc. civ. per contrato con gli artt. 3, 97 e 111 Cost.; per non essere previsto, in caso di "ius supereniens" la possibilità di non procedere alla pubblicazione della sentenza e di rimettere in ruolo la causa e nella parte di essi che non prevedono che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale decorrono dal deposito della sentenza medesima in cancelleria e non dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale.

Il Comune di Savona si costituisce in giudizio e si oppone alla revocazione, precisando che, ai sensi dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le sentenze della Corte costituzionale hanno effetto dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre non vi è errore di fatto in ordine alla sentenza della Corte di appello di Genova, essendo stata la stessa esaminata dal giudice amministrativo nell’ambito della sentenza di cui si chiede la revocazione, oltre a riproporre i motivi di appello assorbiti.

Anche il Ministero della pubblica istruzione e il Liceo Giuliano della Rovere si costituiscono in giudizio e resistono alla revocazione, chiedendone la inammissibilità o il rigetto.

I ricorrenti presentano una successiva memoria illustrativa, con la quale, ribadendo soprattutto che la norma non parla di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, insistono per l’accoglimento del ricorso per revocazione, sia in sede rescindente che in sede rescissoria.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 10 maggio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Tutta la questione proposta ruota intorno al fatto che la sentenza della Corte costituzionale indicata in epigrafe, con la quale è stato espunto dall’ordinamento giuridico l’art. 43 del decreto legislativo n. 327 del 2001, è stata depositata nella Segreteria della Corte costituzionale in data anteriore alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, e precisamente in data 8 ottobre 2010, rispetto alla data del 13 ottobre 2010, per cui la sentenza revocanda avrebbe dovuto tenere conto del "dictum" in essa sentenza della Corte costituzionale contenuto ed essere perciò riportata in Camera di Consiglio per una nuova valutazione.

Ma la questione non è fondata.

Infatti, è regola generale che fino a quando un atto (nella specie la sentenza della Corte costituzionale) non è conosciuto, esso non è idoneo ad esplicare effetti, e le sentenze della suddetta Corte costituzionale, a differenza delle sentenze degli altri giudici (che prevedono solo la pubblicazione mediante il deposito nella segreteria del giudice disponente e la successiva notifificazione ovvero il decorso del termine cosiddetto "lungo"), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data essa è conosciuta ed opera tutti i suoi effetti.

Ora, la sentenza in parola è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 13 ottobre 2010 e, pertanto, i suoi effetti iniziano a decorrere dal giorno successivo a tale pubblicazione ("dies a quo non computatur in termino") e cioè dal 14 ottobre 2010, onde la conseguenza che gli effetti operativi della medesima sentenza sono successivi alla pubblicazione (questa, sì, mediante deposito in Segreteria) del Consiglio di Stato, che è del 13 ottobre 2010.

Del resto, la interpretazione suddetta appare coerente con il sistema e non vi è alcuna manifesta non infondatezza della stessa, in quanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è un succedaneo specifico (e più veloce) della notificazione delle sentenze delle altre autorità giudiziarie o del decorso del tempo del termine lungo.

Relativamente alla questione della sentenza della Corte di appello di Genova, essa è stata esaminata dal giudice e ritenuta irrilevante; essa è, quindi, un punto sul quale il giudice si è pronunciato e non può perciò formare oggetto di revocazione.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 6.000,00, da suddividersi in parti uguali fra i tre soggetti intimati e costituiti in giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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