Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4674 Risarcimento dei danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente ricorso in appello è proposto dalla società indicata in epigrafe e si dirige contro la sentenza, pure essa indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato un ricorso ivi proposto avverso l’esclusione della medesima dalla gara per la realizzazione di opere pubbliche nell’ambito della proposta di contratto di quartiere II Latina Scalo.

L’appellante, premesso di essere risultata prima graduata con ribasso del 42,50% sulla base d’asta, e di essere stata esclusa per effetto dell’anomalia riscontrata, dopo l’apposito procedimento in contraddittorio, formula i seguenti motivi di appello:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del d. lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 55 della direttiva CE 2004/18, dell’art. 2 del d.m. Lavoro del 16 giugno 2003, nonché difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; in quanto la ricorrente non ha preso in considerazione nell’individuare il costo orario degli operai dei vari livelli gli elementi variabili, mentre l’amministrazione appaltante ha utilizzato un metodo diverso rispetto a quello della Confindustria per calcolare il suddetto costo;

Violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del d. lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché difetto di istruttoria, illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, oltre che ingiustizia manifesta; per essere stati calcolati i costi del personale sulla base delle tabelle di riferimento elaborate da Confindustria;

Violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del d. lgs. n. 163 del 2006, del principio di imparzialità, nonché difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; per riferirsi la motivazione solo ad un elemento dell’offerta, senza una valutazione complessiva della stessa.

L’appellante chiede, poi, la riforma della sentenza anche in ordine alle spese di giudizio, alle quali è stata condannata in primo grado.

Successivamente l’appellante controdeduce ai motivi del ricorso incidentale proposto in primo grado e formula domanda risarcitoria.

Si costituiscono in giudizio sia il Comune di Latina che l’impresa P. (contro interessata), i quali si oppongono all’appello e ne domandano la reiezione.

La controinteressata propone, altresì, appello incidentale, incentrato sui seguenti motivi di diritto:

1)Violazione di legge (n. 1034 del 1971, art. 90 d.P.R.n. 554 del 1999, artt. 37, 54, 55 e 82 d.lgs. n. 163 del 2006, artt. 2.4 e3.7.1.del bando), difetto di istruttoria e di presupposto, nonché sviamento;

2) Violazione della legge n. 1034 del 1971, degli atti di gara, degli artt. 86, 87 e 88 del d. lgs. n,. 163 del 2006, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di presupposto, travisamento e sviamento;

3) Violazione della legge n. 1034 del 1971, degli atti di gara, nonché sviamento, travisamento, difetto di istruttoria e di presupposto;

4) Inammissibilità del ricorso di primo grado.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando, anche con riferimento all’appello incidentale, insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 10 maggio 2011.
Motivi della decisione

L’appello principale è infondato.

Va sì, rilevato, infatti, che l’appellante ha formulato i costi del personale sulla base delle tabelle elaborate dalla Confindustria, ma ha omesso di considerare nella presentazione dell’offerta una serie di elementi di notevole incidenza sul costo del personale (festività infrasettimanali, festività soppresse, permessi, riposi annui, ferie, gratifiche, indennità di mensa, indennità di trasporto, rivalutazione TFR e IRAP), ritenendo che gli stessi, essendo variabili e non preventivamente individuabili, non potevano essere calcolati con precisione.

Ma è evidente che, pur essendo variabili, tali costi non potevano essere ignorati, specialmente per un appalto di lavori che aveva una durata considerevole, per cui, anche in presenza di una variabilità degli stessi, a seconda delle circostanze temporali e fattuali dell’appalto, i medesimi andavano comunque indicati, sia sulle base del loro andamento storico nel passato, sia sulla base di un prevedibilità del loro accadimento medio.

La loro totale mancanza individua, perciò, sicuramente un elemento di contrazione del costo della mano d’opera che ridonda necessariamente sull’offerta che, correttamente, è stata considerata anomala sia dall’Amministrazione procedente che dal giudice di primo grado nel ricorso ivi proposto.

L’appello principale, pertanto, va rigettato.

L’appello incidentale va, invece, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione, avendo ottenuto il soggetto appellato il bene della vita cui aspirava.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 5.000,00, da suddividersi in parti uguali a favore dei soggetti appellati e costituiti in giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello principale;

dichiara improcedibile l’appello incidentale.

Condanna l’appellante alle spese di giudizio del presente grado, liquidate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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