Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27315

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. All’origine della controversia vi è il recesso della Banca Toscana s.p.a. dal contratto di conto corrente bancario con la signora C.A., e la richiesta di pagamento del saldo passivo del conto. La correntista eccepì l’illegittimità del recesso, perchè intimato da un avvocato e non dalla stessa banca, e la mancanza di prova del credito fatto valere dalla banca medesima.

Avendo poi la banca iscritto ipoteca in forza di decreto ingiuntivo ottenuto per lo stesso titolo, e fatto oggetto di opposizione da parte della debitrice, questa chiese la condanna della banca al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata.

Le domande della correntista furono respinte dal Tribunale di Chieti.

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza in data 10 novembre 2005, ha respinto il gravame proposto dalla parte soccombente.

2. Per la cassazione della predetta sentenza, notificata il 9 gennaio 2006, ricorre la signora C. per tre motivi. La banca resiste con controricorso notificato il 3 aprile 2006. 3. Con il primo motivo, che sovrappone confusamente questioni intrinsecamente incompatibili di violazione di norme di legge con altre di vizi di motivazione, si censura la sentenza impugnata per aver respinto la tesi dell’illegittimità del recesso dal rapporto bancario perchè non proveniente dalla parte.

Il giudice di merito ha accertato che il recesso deliberato dalla banca fu comunicato alla correntista dall’avvocato Ferruccio De Medio con lettera inviata in nome e per conto della banca medesima. E poichè per il conferimento dei poteri di rappresentanza non erano nella fattispecie richieste particolari formalità, e la dichiarazione fatta dal rappresentante che spenda la sua qualità deve essere imputata al rappresentato, la tesi della ricorrente è priva di fondamento, laddove assume che il recesso non le sarebbe stato intimato dalla banca, bensì da soggetto che non ne aveva il potere.

4. Con il secondo motivo di ricorso si censura l’affermazione della corte territoriale, che la banca aveva fornito la prova del suo credito, producendo in giudizio tutti gli estratti conto periodici, sul contenuto dei quali l’appellante non aveva formulato contestazioni specifiche. La ricorrente sostiene di avere invece ripetutamente contestato il contenuto degli estratti conto in questione, e si richiama ad una serie di atti del primo e del secondo grado. Di tali atti, la ricorrente non riproduce il contenuto, come è richiesto ai fini dell’autosufficienza del ricorso, sicchè la corte non è posta nelle condizioni di eseguire i pertinenti riscontri. Il motivo è pertanto inammissibile.

5. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il rigetto della domanda di condanna della banca per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., è assorbito dal rigetto degli altri motivi, che comporta la soccombenza sostanziale della ricorrente, e la conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità processuale della banca.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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