Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29733 Bancarotta fraudolenta Fallimento,

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste in data 20.12.2005, B.F. veniva condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso quale amministratore di fatto della s.r.l. Bravo, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trieste in data 11.7.2001, distraendo le somme di L. 3.254.800 e L. 16.900.000 ed omettendo di tenere le scritture contabili dal 1999 in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.

Il ricorrente deduce mancata assunzione di prove decisive, costituite dal confronto fra il curatore R. ed il commercialista A. sull’esistenza delle scritture contabili, dall’acquisizione delle agende dell’amministratore J.L., dall’escussione testimoniale di quest’ultima e dall’eventuale perizia grafologica onde evidenziare che la stessa non aveva assunto la carica solo formalmente ma era viceversa pienamente consapevole dei fatti gestionali, nonchè mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all’ipotesi di bancarotta documentale con riferimento all’omessa valutazione della contraddittorietà delle deposizioni dell’ A. e del R..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il tema della qualificazione del B. quale amministratore di fatto era invero ampiamente e dettagliatamente valutato nella sentenza impugnata in base a molteplici elementi di prova, quali la condizione di mera apprendista della J., le dichiarazioni della stessa in ordine all’aver continuato dopo l’assunzione della carica amministrativa a svolgere il lavoro di commessa e sottoscritto assegni bancari solo a seguito di direttive dell’imputato, il rilevamento della sigla del B. su alcune fatture e le dichiarazioni dei commercialisti A., S. e Se., del primo amministratore S.C., delle successive amministratrici M.M., S.E. e Z. B., degli agenti di commercio Cu. e Sc., del direttore di banca A. e del proprietario dell’appartamento intestato alla società, F., in merito al ruolo direttivo esercitato dall’imputato; elementi la cui pluralità e convergenza, considerate unitamente alla persuasività data dalla originaria posizione di commesse che accomunava tutte le amministratrici formali della fallita, attribuiscono coerenza logica al giudizio di non decisività degli approfondimenti probatori richiesti dalla difesa.

Quanto poi alla all’accusa di bancarotta documentale, la Corte territoriale evidenziava come l’apparente contrasto fra le dichiarazioni dell’ A., che asseriva di aver trasmesso documentazione contabile al curatore con il mezzo del telefax, e quelle del curatore, il quale escludeva di aver ricevuto le scritture contabili di cui all’imputazione, fosse risolto dal riferimento della missiva dell’ A. a documenti diversi da quelli la cui omessa tenuta era contestata; il che giustifica senza vizi logici sia la decisione in termini di irrilevanza anche per questo aspetto delle richieste probatorie della difesa, sia il giudizio di responsabilità in ordine all’addebito in questione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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