Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4673 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente ricorso tende in via rescindente alla revocazione della sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato indicata in epigrafe con la quale è stato rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’EmiliaRomagna che aveva, a sua volta, rigettato un ricorso contro il Comune di Maranello in ordine al recesso dal rapporto di pubblico impiego con il ricorrente.

L’errore di fatto che sorregge il ricorso revocatorio è individuato nel non essere stato assunto il ricorrente dal Comune di Maranello ma nell’esservi transitato per mobilità volontaria, donde l’errore della sentenza e la conseguenza della revocazione in via rescindente, mentre in via rescissoria, il ricorrente rileva che, a causa proprio della natura del passaggio al Comune di Maranello, non doveva essere sottoposto alla prova.

Il Comune di Maranello si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.

Il ricorrente presenta una successiva memoria, con la quale evidenzia che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha rigettato un ricorso dello stesso avverso il provvedimento del Comune di Cossato (ente di provenienza) di reintegrazione nei ruoli del ricorrente medesimo.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 10 maggio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso per revocazione è infondato, per non sussistere l’errore di fatto indicato dal ricorrente.

Ed infatti, la sentenza revocanda a pag. 10 espressamente dà atto di aver preso in considerazione sia il fatto che il sig. C. era transitato al Comune di Maranello e sia l’obbligo del periodo di prova.

Si legge invero nella sentenza suddetta: "In data 30 settembre 1996 il sig. C. aveva cessato d’essere dipendente del Comune di Cossato presso il quale, in posizione di ruolo, aveva prestato servizio in qualità di comandante della polizia urbana (7° qualifica funzionale) ed in data 1° ottobre 1996, con pari qualifica e funzione, in seguito all’applicazione dell’istituto della mobilità esterna, aveva iniziato la sua attività lavorativa presso il Comune di Maranello.

Prima di dare inizio al nuovo rapporto, in data 30 settembre 1996 il sig. C. aveva sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui art. 2 prevedeva lo svolgimento di un periodo di prova (a partire dal 1° ottobre 1996).

Non era stata, dunque, esercitata la facoltà di esenzione prevista dal secondo periodo del primo comma dell’art. 14/bis del CCNL sopra richiamato".

Né, peraltro, può assumere rilevanza in questa sede (ove si discute di revocazione per errore di fatto, che non c’è stato) la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte che riguarda il diverso "petitum" del rientro del ricorrente nel Comune di originaria appartenenza.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore del Comune di Maranello nella misura di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese a carico del ricorrente nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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