Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29710 Arresti domiciliari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 dicembre 2009, il Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza di riesame, proposta da M E.P. avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 27 novembre 2009, con il quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari ( art. 284 c.p.p.), siccome indagato per il reato di concorso nel tentato omicidio di D. C.M., attinto da un colpo di coltello sferrato alla regione epigastrica dal concorrente R.E.; ed il ruolo attribuito al M. era stato quello di aver incitato ed aver invitato il primo a porre in essere l’accoltellamento del D.C..

2.Il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza, a carico del M., di plurimi elementi indiziari in ordine al reato ascrittogli, avendo rilevato come il medesimo si fosse unito al R. quando quest’ultimo si era trovato in difficoltà nella colluttazione con il D.C. e come, pur avendo visto il R. tirar fuori un coltello, invece di adoperarsi per evitare che la situazione degenerasse, aveva addirittura incitato il R. ad accoltellare il D.C.; tale comportamento rivelava una personalità fortemente aggressiva, nonostante la sua incensuratezza;

tuttavia, tenuto conto della necessità che aveva il M. di recarsi a lavorare in una regione distante dalla Campania, aveva ritenuto di sostituire nei confronti del medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quello mena afflittiva dell’obbligo di dimora nella provincia di Lucca, dove il M. svolgeva il suo lavoro, il che consentiva altresì di evitare qualsiasi contatto fra il medesimo ed il gruppo di riferimento, nel quale si erano sviluppate logiche di aggressione di "branco". 3. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli, M.P. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto carenza di motivazione in quanto nessun riferimento aveva fatto il provvedimento impugnato in ordine al suo corretto comportamento; ed un singolo episodio di trasgressione non poteva ritenersi sufficiente per una valutazione complessivamente negativa della sua personalità. Ha chiesto pertanto la revoca della misura cautelare impostagli ovvero, in subordine, la revoca della successiva misura, emessa nei suoi confronti in data 19 novembre 2010 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale gli era stato imposto di non allontanarsi dall’abitazione in (OMISSIS) dalle ore 19,00 di sera alle ore 8,00 del mattino, trattandosi di orario incompatibile con il suo lavoro di carpentiere, da lui svolto con diligenza e serietà dal gennaio del 2010.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da M.P. è inammissibile siccome manifestamente infondato.

2. Con esso infatti il ricorrente reitera nella presente sede censure sostanzialmente di merito, già ampiamente esaminate e disattese dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza impugnata, e concernenti la sussistenza di valide esigenze cautelari, tali da giustificare la pur ridotta misura cautelare dell’obbligo di dimora nella provincia di Lucca, disposta nei suoi confronti.

3.Premesso che la presente impugnazione è da ritenere ritualmente proposta solo avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli in data 29 dicembre 2009, si che non è dato nella presente sede esaminare la successiva ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19 novembre 2010, alla quale il ricorrente pure ha fatto riferimento, va rilevato che il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 29 dicembre 2009, oggetto della presente impugnazione, oltre ad aver ritenuto la sussistenza di gravi indizi a carico di esso ricorrente in ordine al reato ascrittogli, indizi peraltro neppure contestati dal ricorrente, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome rispondente ai canoni della logicità e della non contraddizione, ha altresì ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari, tali da giustificare la pur ridotta misura cautelare in esame, avendo il Tribunale fatto riferimento alla gravita intrinseca del fatto contestato ed alla personalità dell’indiziato, alla luce delle modalità della sua condotta, caratterizzata da un’accentuata aggressività che lo induceva a commettere azioni violente e dagli esiti imprevedibili, mettendosi a disposizione di un contesto pseudo amicale, con le logiche proprie di una aggressione "di branco".

Va peraltro sottolineata l’oggettiva tenuità della misura cautelare adottata nei confronti dell’odierno ricorrente, il quale, se necessario, ben potrà chiedere all’a.g. le autorizzazioni necessarie ad un più adeguato svolgimento del proprio lavoro.

Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte invero, in tema di misure cautelari personali, allorchè venga denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di valide esigenze cautelari, questa Corte è tenuta unicamente a verificare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la sussistenza di tali esigenze cautelari, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e della non contraddizione (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n. 11;

Cass. 4A, 8.6.07 n. 22500); e le argomentazioni svolte al riguardo dal Tribunale di Napoli sono da ritenere valide ed esaustive.

4.Il ricorso proposta da M.P. va pertanto dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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