Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4672 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello oggi all’esame del Collegio è proposto dal Condomio "I. T. 3." e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento di un ricorso dei contro interessati, è stato accolto un ricorso avverso il rilascio di una autorizzazione edilizia per il completamento di una recinzione e la copertura del cancello di ingresso ed è stata annullata la concessione medesima.

Questi i motivi dell’appello:

Tardività del ricorso di primo grado, per essere a conoscenza da tempo i ricorrenti in primo grado della delibera condominiale del 1° marzo 1991. mentre il ricorso è stato notificato solo il 1° agosto 1991;

Legittimità della richiesta dell’amministratore del condominio, per essere stata ratificata dall’Assemblea condominiale l’operato dell’Amministratore;

Legittimità dell’autorizzazione edilizia, trattandosi di piccole opere di completamento della recinzione e assoluta mancanza di impatto edilizio;

Ultrapetizione della sentenza di primo grado per aver invaso la sfera della giurisdizione ordinaria.

Il Comune di Roma si costituisce in giudizio e rileva la presentazione di una domanda di condono presentata dal condominio appellante in data 11 febbraio 1999.

La Sezione ha emesso ben tre ordinanza istruttorie (n. 6283/08, n. 2963/09 e n. 33/10), al fine di conoscere l’esito del procedimento relativo al condono edilizio, senza che l’Amministrazione comunale comunicasse alcunché salva una nota del 13 luglio 2009 con la quale si comunicava che l’istruttoria era in corso

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 10 maggio 2011.

Motivi della decisione

L’appello in parola è rimasto per lungo tempo in sospeso, in attesa di conoscere l’esito di una domanda di condono edilizio presentato dal Condominio appellante, ma nonostante ben tre provvedimenti istruttori del Collegio, l’Amministrazione comunale non ha mai proceduto a dare una comunicazione in ordine all’esito del procedimento in parola.

A questo punto, il Collegio non può che trarre le necessarie conclusioni di un comportamento processuale totalmente omissivo da parte del Comune di Roma e dare quindi applicazione al disposto dell’art. 116 del codice di procedura civile, nel senso di trarre dal comportamento silenzioso dell’Amministrazione la conseguenza della fondatezza dell’appello.

Lo stesso va, pertanto, accolto con riforma della sentenza di primo grado e, quindi, con rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda giudiziaria nei due gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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