Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29709 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26 novembre 2010 il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione sull’appello proposto da L.M. avverso l’ ordinanza del 24 novembre 2009, con cui la Corte d’appello di Napoli aveva ripristinato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ha nuovamente respinto detto appello.

2.Il Tribunale del riesame ha invero rilevato come questa Corte di cassazione avesse disposto l’annullamento con rinvio della precedente ordinanza emessa da quel medesimo Tribunale in quanto quest’ultimo aveva esaminato il gravame proposto dal L. in base ai presupposti di cui all’art. 299 c.p.p., comma 4, mentre, al contrario, l’aggravamento della misura cautelare era avvenuto nei confronti del L. ai sensi dell’art. 276 c.p.p., comma 1, essendo stato disposto a titolo di sanzione per la violazione delle prescrizioni inerenti la misura della detenzione domiciliare, alla quale il L. era stato ammesso e non, come erroneamente motivato in precedenza dal Tribunale del riesame, per l’intervenuto aggravamento delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha tuttavia ritenuto che, anche se esaminato sotto l’aspetto della violazione dell’art. 276 c.p.p., il comportamento tenuto dal L. era stato comunque tale da giustificare l’avvenuto ripristino della sua custodia cautelare in carcere, in quanto, sebbene non fossero ravvisabili gli estremi del reato di evasione, il L. si era pur sempre reso responsabile di una violenta aggressione nei confronti di tale D.C.R., aggressione che, pur essendo avvenuta quando il ricorrente legittimamente si trovava fuori casa, costituiva pur sempre una violazione delle prescrizioni impostegli, atteso che l’aggressione era avvenuta mentre egli si trovava su di una via che non era autorizzato a percorrere per recarsi al lavoro, per il cui svolgimento era stato autorizzato ad uscire di casa; non era stato provato che egli fosse, in quel momento, diretto ovvero di ritorno dal luogo di lavoro; era stato indebitamente da lui fornito un passaggio in auto ad un amico per accompagnarlo in località (OMISSIS), dove quest’ultimo doveva recarsi per montare una tenda.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame L. M. propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione illogica, in quanto questa Corte di cassazione aveva disposto l’annullamento con rinvio della precedente ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli per avere quest’ultimo fatto riferimento all’art. 299 c.p.p., comma 4, e cioè per avere ritenuto aggravate nei suoi confronti le esigenze cautelari, mentre al contrario l’aggravamento della misura cautelare era stato disposto nei suoi confronti dalla Corte d’appello di Napoli sulla base dell’avvenuta violazione da parte sua dell’art. 276 c.p.p., comma 1 ter.

Il Tribunale del riesame di Napoli, con il provvedimento impugnato nella presente sede, aveva disatteso il compito ad esso assegnato da questa Corte di cassazione, in quanto aveva omesso di esaminare se, nel suo comportamento, fosse stato o meno ravvisabile violazione della norma da ultimo citata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da L.M. è infondato.

2.Si osserva invero che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame di Napoli, esaminando in sede di rinvio da questa Corte l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza di ripristino della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dalla Corte d’appello di Napoli in data 24 novembre 2009, si è correttamente attenuto ai criteri fissati da questa Corte di cassazione nel dispone l’annullamento con rinvio, avendo fatto esclusivo riferimento ai criteri fissati dall’art. 276 c.p.p., ed avendo ritenuto che legittimamente la Corte d’appello di Napoli aveva disposto nei confronti del ricorrente il ripristino della custodia cautelare in carcere, atteso che l’aggressione da lui posta in essere in danno di D.C.R., seppure non qualificabile come ipotesi di cui all’art. 276 c.p.p., comma 1 ter, in quanto trattavasi di aggressione commessa dal ricorrente in un momento in cui il medesimo si trovava legittimamente fuori casa, costituiva pur sempre una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale il ricorrente era sottoposto, valutabile ai sensi dell’art. 276 c.p.p., comma 1, atteso che egli aveva commesso detta aggressione mentre percorreva una via che non era autorizzato a percorrere; quando non era stato chiarito se gli fosse stato diretto con fosse stato di ritorno dal luogo di lavoro;

avendo egli offerto un indebito passaggio in auto ad un amico.

3.Conforme pertanto alle prescrizioni fissate da questa Corte in sede di rinvio ed incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione è la motivazione addotta dal Tribunale del riesame di Napoli per respingere l’appello proposto dalla ricorrente avverso l’aggravamento della misura cautelare disposta nei suoi confronti.

4. Il ricorso proposto da L.M. va pertanto respinto, con sua condanna, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

5. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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