Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4669 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S. s.p.a., società che gestiva il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani per i comuni di Settimio e Chivasso, bandì una gara a licitazione privata divisa in due lotti per l’affidamento della raccolta differenziata "porta a porta" di plastica e vetro nei due suddetti comuni.

Alla gara partecipavano, tra le altre, la ditta A. s.r.l., alla quale veniva aggiudicato l’appalto del lotto n. 2 e la S. G. s.r.l. aggiudicataria del lotto n. 1.

La società cooperativa I.C.S., che era stata esclusa dalla gara, con ricorso al TAR Piemonte impugnava la sua esclusione e gli atti di aggiudicazione della gara.

Il ricorso veniva accolto con sentenza n. 4599 del 12 dicembre 2006.

Avverso detta sentenza la A. s.r.l. proponeva appello, deducendone l’erroneità in fatto e diritto.

Si costituivano in giudizio la Società Cooperativa Sociale I.C.S. e S. s.p.a..

Fissata l’udienza di trattazione dell’appello, la Società Cooperativa Sociale I.C.S. depositava dichiarazione di rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado, con adesione all’integrale compensazione delle spese delle parti resistenti.

Ciò stante il collegio non può che dare atto della rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado e dichiarare improcedibile l’appello proposto dalla A. s.r.l. con compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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