Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4668

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. I, con la sentenza n. 2498 del 9 novembre 2011, accoglieva il ricorso incidentale e dichiarava improcedibile quello principale, volto all’annullamento della delibera 3/6/2009 n. 689 con cui il Direttore Generale della A.S.L. n. 8 aveva aggiudicato in via definitiva alla R. D. la gara per l’affidamento della fornitura, in modalità service, di sistemi diagnostici automatizzati, comprendenti strumentazione, reagenti e prodotti consumabili, per l’esecuzione diagnostica di emogasanalisi a favore della A.S.L. n. 8 e della Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari.

Secondo il TAR, dalla corretta lettura delle relative prescrizioni di capitolato si ricava che le schede tecniche dovevano essere prodotte non solo in relazione agli elettrodi (o reagenti), ma anche con riguardo a "tutto l’altro materiale di consumo".

Come emerge dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta dal TAR con ordinanza 21/4/2010, n. 31, la relazione tecnica prodotta dalla concorrente A. D. M., pur tenendo conto della particolare tecnologia di funzionamento della strumentazione diagnostica da quest’ultima proposta, non era, in alcun modo, idonea ad illustrare le caratteristiche tecniche dei materiali di consumo (Ref memb kit 942058, PO2 memb kit 942064, PCo2 member kit 942063, Na memb kit 942062, K memb kit 942059, Ca memb kit 942060) in conformità a quanto richiesto dal capitolato.

L’appellante insiste circa l’obbligo di escludere il ricorrente principale per assenza dei requisiti e ripropone le censure di cui al ricorso principale.

Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, occorre osservare che il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente. L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).

Pertanto, nel caso di specie, bene ha fatto il TAR ad esaminare prioritariamente il ricorso incidentale e, una volta valutatane la fondatezza, dichiarare senz’altro inammissibile il ricorso principale.

Nel merito, il Collegio deve osservare che la gara di cui trattasi aveva ad oggetto la fornitura in service di 22 sistemi diagnostici automatizzati per la emogasanalisi, compresi i reagenti e i prodotti consumabili, al fine di assicurare la corretta esecuzione, per un quadriennio, di 424.000,00 procedure diagnostiche.

La ditta aggiudicataria era obbligata a fornire, "chiavi in mano", tutto ciò che era necessario per assicurare la corretta esecuzione degli esami EGA nei presidi facenti parte sia della ASL n. 8 di Cagliari che dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari; in base a tale contratto, sia la ASL n. 8 che l’Azienda Ospedaliera Universitaria non dovevano sostenere, nel quadriennio, alcun ulteriore onere per l’esecuzione di tali esami diagnostici, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature, per le forniture di pezzi di ricambio dei reagenti e dei materiali consumabili all’uopo occorrenti.

Il CSA stabiliva che l’offerta tecnica dovesse contenere, a pena di esclusione dalla gara, una relazione tecnica corredata, per i reagenti e gli altri materiali di consumo, dalle schede tecniche relative ai prodotti offerti.

L’appellante, come è pacifico, non ha prodotto le schede tecniche relative a tutta una serie di prodotti, ivi compresi i materiali consumabili e, tra questi, le membrane di rivestimento degli elettrodi che costituiscono una peculiarità delle apparecchiature offerte dall’appellante.

Tale carenza avrebbe dovuto comportare l’esclusione della D. M. e il giudice di prime cure ha disposto, infatti, una C.T.U. preordinata ad accertare se la D. M., tenuto conto del sistema diagnostico proposto, fosse tenuta a produrre apposite schede tecniche per una serie di prodotti offerti ovvero se la relazione tecnica presentata in gara fosse sufficiente ad illustrare le caratteristiche tecniche dei prodotti medesimi.

Pertanto, al consulente è stata demandata non già una valutazione giuridica circa la conformità dell’offerta D. M. alle prescrizioni del CSA, bensì una valutazione, eminentemente tecnica, che investiva la determinatezza dell’offerta e, specificamente, la presenza nella relazione tecnica dei dati che dovevano essere obbligatamente riportati nelle schede tecniche.

La risposta data al quesito dal CTU è risultata inattaccabile, atteso che l’ausiliario del Giudice ha chiarito che la D. M. ha fornito in sede di gara un’informazione carente circa le caratteristiche e le funzioni delle membrane, senza le quali gli elettrodi cessano di funzionare.

Si tratta di una valutazione tecnica insuscettibile di essere sottoposta a sindacato giurisdizionale, che può essere smentita solo da una verificazione tecnica di segno opposto che convinca il giudice d’appello del fatto che la CTU presenti vizi, omissioni o profili di illogicità, tale da obbligarlo a disporne una rinnovazione: tutti elementi che, nel caso di specie, non si riscontrano.

Ciò determina, di conseguenza, la reiezione dell’appello e, per l’effetto, la conferma della sentenza di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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