Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27310

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto 15 maggio 2008, la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda del signor C.A., di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento civile da lui promosso, insieme ad altri, davanti al Tribunale di Salerno, e conclusosi davanti alla Corte d’appello di Salerno, e ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di Euro 4.650,00 oltre agli accessori.

2. Per la cassazione del decreto ricorre il signor C. con atto notificato spedito in data 26 ottobre 2009 per tre motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso notificato il 30 novembre 2009. 3. Pregiudiziale all’esame del merito è la considerazione che il ricorso non contiene una propria adeguata esposizione del fatto, ma è costituito dalla riproduzione grafica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto impugnato.

Occorre brevemente ricordare che la sommaria esposizione dei fatti di causa, prescritta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c. come parte integrante del ricorso, lungi dall’essere mero adempimento formale, è opera di sintesi intellettuale di un professionista iscritto in un albo speciale, e costituisce la premessa essenziale all’illustrazione dei motivi d’impugnazione, ai quali è strumentale.

Attraverso quella esposizione, infatti, il giudice di legittimità è messo a conoscenza degli indispensabili elementi della fattispecie sostanziale e della vicenda processuale che, nella prospettiva della parte impugnante, giustificano la cassazione della sentenza impugnata.

In coerenza con tali premesse, le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio, al quale il collegio ritiene debba darsi continuità, che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 non può ritenersi osservata quando il ricorrente non esponga la sua versione della vicenda processuale, e dell’oggetto della pretesa, ma si limiti ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, alla quale deve considerarsi equivalente qualsiasi mezzo di riproduzione, il testo del ricorso e del provvedimento impugnato, privo di relazione con i motivi di ricorso e inidoneo a chiarire la portata delle censure mosse alla decisione, contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Sez. un. 17 luglio 2009 n. 16628).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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