Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 25-07-2011, n. 29696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della suddetta sentenza di patteggiamento, il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, con sentenza in data 10 dicembre 2009, disponeva nuovamente la confisca dei beni immobili del B., il quale proponeva ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza;

Considerato, pertanto, che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato, altresì, che la sopravvenienza alla proposizione di ricorso per cassazione di carenza di interesse alla sua definizione, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera dall1obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. come conseguenze della sua inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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