Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4667 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 3880/05 il Tar per il Veneto ha respinto il ricorso proposto da I. P. e altre persone avverso gli atti del consiglio comunale di Brenzone e della Giunta regionale del Veneto, aventi ad oggetto un Piano di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale (PIRUEA), proposto dalla sig.ra A. M. D., il quale prevede l’edificazione di un rilevante complesso edilizio in confine con la proprietà dei ricorrenti.

I. P. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La regione Veneto e A. M. D. si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte di I. P., proprietaria di un appartamento in località Assenza di Brenzone, di un Piano di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale (PIRUEA), che prevede due interventi consistenti: a) nella demolizione di un edificio di proprietà di proprietà della controinteressata A. M. D. in località Marniga; b) edificazione di un complesso edilizio in località Assenza.

In primo luogo, si rileva che sussiste la legittimazione al ricorso da parte dell’appellante, essendo a tal fine sufficiente il criterio di collegamento derivante dalla proprietà di un bene immobile in prossimità di uno dei due interventi (l’edificazione), dovendo poi essere valutato il concreto interesse all’esame delle singole censure.

Con il primo motivo l’appellante deduce l’assenza del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per i due interventi, ricadenti in aree vincolate.

Il motivo è infondato.

L’assoggettamento delle aree a vincolo paesaggistico comporta che alcuna modificazione dei luoghi può essere effettuata in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica.

Nel caso di specie, tale autorizzazione deve necessariamente intervenire prima delle abilitazioni definitive all’esecuzione delle opere, ma non deve necessariamente precedere ogni atto, anche decisorio, del procedimento.

In concreto, non è in contestazione che, per l’intervento da eseguirsi in località Marniga, è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica (n.3771 del 21.3.2005), peraltro prima dell’impugnato atto regionale.

Si rileva, inoltre, che l’autorizzazione paesaggistica è atto immediatamente efficace, idoneo ad essere portato a esecuzione prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto (sulla base della previgente disciplina) per l’eventuale esercizio del potere statale di annullamento e, di conseguenza, alcun rilievo può assumere l’omessa attesa del predetto termine di sessanta giorni

Nessuna lesione per la tutela del paesaggio può, quindi, essere invocata dall’appellante.

Anche per le opere da realizzare in località Assenza, va rilevato che gli atti impugnati non abilitano la richiedente ad effettuare i lavori, che restano subordinati alla approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato e del successivo permesso di costruire, prima dei quali dovrà quindi essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.

La facoltà di richiedere anche con anticipo l’autorizzazione paesaggistica non rende certo invalidi gli atti in caso di mancato esercizio di tale facoltà.

Costituisce motivo nuovo inammissibile in appello ogni ulteriore questione relativa al rapporto tra PIRUEA e piano di lottizzazione e alla natura del piano impugnato.

3. E’ infondata l’ulteriore censura, con cui l’appellante deduce – sotto vari profili – il vizio del difetto di motivazione, con particolare riguardo alla demolizione dell’edificio in località Marniga, al degrado dell’area da recuperare e all’interesse pubblico sottostante l’intera operazione.

La motivazione del complesso intervento è già presente negli atti dell’amministrazione comunale, da cui emerge il beneficio della demolizione di un edificio "costruito ex novo begli anni 68/70 al centro del nucleo storico della frazione in netto contrasto, sia per la forma che per l’aspetto, con il contesto circostante di particolare valore paesaggistico ambientale" e l’utilità di ottenere il predetto beneficio attraverso le modifiche urbanistiche necessarie a consentire l’edificazione "in adiacenza e in ampliamento ad una zona recentemente edificata" (v. proposta di deliberazione allegata e richiamata nell’impugnata delibera della giunta comunale del 25.2.2005).

Una motivazione più dettagliata è presente nell’impugnata deliberazione della giunta regionale, in cui si prevedono modifiche al progetto proprio al fine di meglio assicurare la realizzazione dell’interesse pubblico.

Entrambi gli atti sono adeguatamente motivati e non vi è, quindi, esigenza di soffermarsi sulla esatta natura del potere esercitato dalla Regione.

L’asserito difetto d motivazione circa il degrado dell’area costituisce una (inammissibile) nuova censura, proposta per la prima volta in appello.

E’, invece, evidente la sussistenza dell’interesse pubblico in relazione al doppio intervento, avendo le amministrazioni dimostrato l’elevato interesse alla demolizione di un edificio "spurio" rispetto al nucleo storico della frazione; interesse correttamente perseguito nell’ambito di una operazione assimilabile alle nuove forme di urbanistica negoziata, che valorizzano l’utilizzo di strumenti di perequazione.

La proporzionalità tra i due interventi non è stata adeguatamente contrastata dalla parte appellante.

4. Tali considerazioni conducono a ritenere infondate le ulteriori censure dell’eccesso di potere per sviamento in assenza di unitarietà tra le due proposte, per non aver rilevato carenze progettuali, per la compromissione dell’uliveto in località Assenza e per la carente analisi della sostenibilità economica degli interventi.

E’ sufficiente aggiungere che l’unitarietà del piano non dipende dalla localizzazione dei diversi interventi, che non necessariamente devono essere confinanti, ma dalla connessione che può anche derivare da uno scambio di benefici idoneo a realizzare nel modo più celere il pubblico interesse, consistente – come già detto – nel restituire al nucleo storico della frazione l’originaria fisionomia.

Le presunte carenze progettuali non erano state oggetto di censura in primo grado, con conseguente inammissibilità anche di tale profilo.

Si rileva, peraltro, che la mulattiera non viene sostanzialmente interessata dall’intervento e che solo alcune piante di ulivo vengono semplicemente riposizionate in altro luogo senza alcun sacrificio delle stesse.

Con riferimento al piano finanziario, si è già detto circa il beneficio per le amministrazioni interessate e si ribadisce che la presunta erroneità dei conteggi e della consistenza del beneficio per la parte privata non è stata supportata da adeguata dimostrazione.

5. E’ inammissibile per difetto di interesse la censura inerente la mancata inclusione di alcune aree nel PIRUEA, non essendo la ricorrente proprietaria di tali aree.

6. E’, infine, priva di fondamento l’ultima censura relativa alla contraddittorietà, che emergerebbe dalle carenze rilevate dalla regione.

Proprio in applicazione del già richiamato principio di proporzionalità, correttamente la Regione ha approvato modifiche al piano al fine di risolvere alcuni problemi riscontrati, senza procedere al più drastico provvedimento di annullamento del piano stesso, adottabile solo quando alcuna misura, meno negativamente incidente, possa essere ritenuta idonea e adeguata rispetto all’obiettivo da perseguire.

7. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P., in favore di ciascuna parte appellata costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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