Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27309

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto 15 maggio 2008, la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda del signor B.A., di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento penale a suo carico svoltosi davanti al Tribunale di Salerno, e ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di Euro 6.358,033 oltre agli accessori.

2. Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor B. con atto notificato in data 3 luglio 2009 per tre motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso notificato il 24 settembre 2009. 3. Pregiudiziale all’esame del merito è la considerazione che il ricorso non contiene una propria adeguata esposizione del fatto, ma è costituito dalla riproduzione grafica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto impugnato.

Le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio, al quale il collegio ritiene debba darsi continuità, che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, alla quale deve considerarsi equivalente qualsiasi mezzo di riproduzione, l’intero atto introduttivo di primo grado ed il testo integrale degli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Sez. un. 17 luglio 2009 n. 16628).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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