Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 25-07-2011, n. 29695

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, con sentenza in data 10 dicembre 2009, applicava, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., a B. S., in relazione a due ipotesi di reato di cui all’art. 644 c.p., riuniti dal vincolo della continuazione, e riconosciuta la circostanza attenuante dell’integrale risarcimento del danno di cui all’art. 62 c.p., n. 6, la pena di anni due di reclusione ed Euro 4.000 di multa, e ordinava la confisca di molteplici beni immobili nella disponibilità del B..

Propone ricorso per cassazione un difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) errore nella ritenuta sussistenza della prova di colpevolezza dell’imputato;

2) incongruità della pena;

3) riserva di impugnazione sulla disposta confisca alla luce delle motivazioni che saranno depositate. Lo stesso difensore ha poi depositato un successivo atto, con il quale insiste nei motivi di ricorso proposti e censura specificamente la disposta confisca.

Altro difensore dell’imputato deduce i seguenti motivi:

1) illogicità e difetto di motivazione in ordine al duplice profilo del mancato computo dei redditi da lavoro dipendente per gli anni 1983-1991 e della opzione valutativa sulla composizione del nucleo familiare per l’anno 1999;

2) illogicità e difetto di motivazione in ordine alla valutazione degli esiti della perizia in uno con le repliche del consulente;

3) illogicità della motivazione in relazione alla paventata commissione di altre condotte usurarie estranee al processo e al limite del collegamento temporale tra acquisti contestati e reato accertato, contestuale violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies;

4) illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione in ordine alla mancata contabilizzazione dei proventi delle attività prive di supporto documentale.

I motivi di ricorso non possono essere accolti e devono essere rigettati.

I motivi di ricorso del primo difensore avverso il patteggiamento non sono ammissibili o perchè non consentiti, in quanto mettono in discussione l’intervenuto accordo, o perchè, comunque del tutto generici.

I motivi di ricorso dei due difensori, riguardanti la disposta confisca, sono infondati.

Occorre tenere presente che la confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies non richiede l’accertamento di un nesso eziologico tra il reato e i beni, dal momento che opera una presunzione legislativa di illecita accumulazione, non rilevando se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il quale è stata inflitta la condanna (Sez. 1, Sentenza n. 8404 del 15/01/2009, Bellocco, Rv. 242863) e che la confisca medesima può avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna e che abbiano un valore superiore al provento del medesimo reato (Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 18/02/2009, Pelle, Rv. 243493). Si tratta di una misura di sicurezza patrimoniale che colpisce tutti i beni di valore sproporzionato al reddito o all’attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella citata disposizione e che non ne giustifichi la provenienza, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione.

La motivazione della sentenza impugnata risponde a tutte le censure difensive con argomentazioni non manifestamente illogiche e, quindi, non può in alcun modo essere censurata.

In primo luogo, il G.I.P. chiarisce per quale motivo ha preso in considerazione un determinato arco temporale, in quanto si tratta degli anni interessati dagli acquisti degli immobili in parola (1998 e 2000-2006) (pag. 24) ed aggiunge che volendo considerare gli anni per i quali non vi è attestazione certa dei redditi (1992 e 1995- 1997, per i quali il Comune di Siracusa, datore di lavoro, ha distrutto la documentazione) il perito ha fatto inevitabilmente ricorso ad un criterio analogico.

Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare, la sentenza impugnata afferma che il B. già nel 1999 non faceva più parte dell’originario nucleo familiare, valorizzando, a tal fine, in modo non manifestamente illogico, la circostanza, risultante dal CUD, che in quell’anno aveva iniziato a corrispondere l’assegno di mantenimento al coniuge.

Risulta, poi, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, che il G.I.P. ha preso in esame e valutato le repliche del consulente, espressamente citate alle pagine 34 e 35 della sentenza. Per quanto concerne i proventi che, secondo la difesa, sarebbero stati acquisiti attraverso lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, oltre quella di dipendente comunale, la sentenza impugnata, dopo averle esaminate analiticamente al fine di respingere le allegazioni difensive, conclude affermando, con valutazione non sindacabile in questa sede di legittimità, che le suddette "attività non risultano essere state dichiarate ai fini fiscali, nè risulta una regolare tenuta minima della contabilità, che avrebbe potuto comprovarne l’effettivo esercizio e permetterne la quantificazione in termini di ragionevole affidabilità … . Pertanto risulta destituita di seria credibilità e va respinta una ricostruzione dei redditi compiuta sulla base di sole dichiarazioni labiali di asseriti lavoratori dipendenti o colleghi del B., sganciate da qualsivoglia supporto documentale".

Alla luce di una motivazione ampia, che si svolge lungo un percorso argomentativo analitico, esprimendo valutazioni non manifestamente illogiche, non può trovare fondamento l’allegazione difensiva in merito al lungo lasso di tempo che intercorre tra gli acquisti degli immobili e i fatti di reato contestati, non essendo necessario per la confisca in esame l’accertamento di un nesso eziologico tra il reato e i beni.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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