T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 04-08-2011, n. 4212 Carenza di interesse sopravvenuta Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale n. 1129 del 22.11.2007, relativa al contenzioso amministrativo n.1228/2006, ordinava la demolizione di opere abusive ed, in particolare, delle "modifiche strutturali con demolizione di tratti di muratura (dim. mt. 3,50 e larghezza, allo stato caratterizzata da riseghe, nonché mt. 1,20 x 0,70)" di alcune unità immobiliari contigue "per determinarne l’accorpamento, con parziale cambi di destinazione d’uso finalizzato all’esercizio di attività commerciale", realizzate senza premesso di costruire in Napoli, Via Filangeri, n.24, 25 e 21.

F.F.N. S.r.l., con ricorso iscritto al numero di registro generale 4442 del 2008, impugnava la suindicata Disposizione Dirigenziale, nonché ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, chiedendone l’annullamento.

Impugnavano lo stesso provvedimento ed ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, anche i Sig.ri C.C., C.F., C.V., F.G., F.I., F.N., G.A., G.F., G.R., S.R., S.V., Z.A., Z.A., Z.E., Z.P. e Z.U., con ricorso iscritto al numero di registro generale n. 1329 del 2008, chiedendone anch’essi l’annullamento.

Interveniva ad opponendum, nel ricorso iscritto al numero di registro generale n. 1329 del 2008, il Sig. G.P..

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 796/2010, "atteso che è emerso che è pendente dinanzi a questo T.A.R. altro giudizio iscritto al R.G. n. 4442/2008, che presenta ragioni di connessione con il ricorso qui in esame, in quanto avente ad oggetto l’impugnativa del medesimo ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi gravato nel presente giudizio da parte della F.F.N. S.r.l., individuata nell’indicato provvedimento come corresponsabile dell’abuso", rilevava l’opportunità della trattazione congiunta dei suindicati ricorsi anche al fine della loro eventuale riunione per ragioni di connessione, fissando la discussione di entrambi i ricorsi alla stessa udienza pubblica al fine di poter consentirne la trattazione congiunta e disporne eventualmente la riunione.

Successivamente la F.F. S.r.l., nell’ambito del ricorso di cui al numero di registro generale 4442 del 2008, dava atto, con memoria depositata il 2.2.2011, dell’intervenuta diposizione dirigenziale n. 252 del 18.6.2010, che rilasciava un permesso di costruire in sanatoria per le medesime opere oggetto del provvedimento gravato e dell’esistenza della nota del Comune di Napoli, prot. 991 del 14.10.2010, di archiviazione del contenzioso amministrativo 1228/06 (di cui depositava copia).

Chiedeva quindi che venisse dichiarata l’intervenuta sopravenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Entrambi i ricorsi venivano chiamati all’udienza pubblica del 6.7.2011 e trattenuti in decisione.

In sede di udienza pubblica del 6.7.2011, il difensore delle parti ricorrenti del ricorso iscritto al numero di registro generale 4442 del 2008., dichiarava a verbale "di non aver più interesse alla decisione del ricorso"

2) Il Collegio ritiene che i due ricorsi RG. 1329 del 2008 ed RG. 4442 del 2008 siano connessi e vadano riuniti avendo ad oggetto gli stessi provvedimenti impugnati, riguardando i medesimi supposti abusi edilizi, nonchè avendo parziale comunanza di parti.

Entrambi i ricorsi risultano essere divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

L’intervenuto permesso di costruire in sanatoria per le opere oggetto del provvedimento gravato e l’archiviazione del relativo contenzioso amministrativo da parte del Comune comportano, difatti, la sopravenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso sul gravato provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, la F.F. S.r.l., con atto depositato il 2.2.2011, ha espressamente richiesto che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.

In modo analogo, il difensore delle parti ricorrenti del ricorso iscritto al numero di registro generale n.. 4442 del 2008, ha attestato, in sede di udienza pubblica del 6.7.2011, "di non aver più interesse alla decisione del ricorso", con una dichiarazione di cui il il Collegio non può, in omaggio al principio dispositivo, che prendere atto disponendo in tal senso (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004).

Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie l’interesse fatto valere dai ricorrenti con gli atti introduttivi dei presenti giudizi nei confronti dei provvedimenti inizialmente gravati non presentano più il carattere dell’attualità e quindi, pur sussistendo al momento della proposizione dei ricorsi, è inesorabilmente venuto meno.

Le parte ricorrenti, infine, per entrambi i ricorsi non hanno prospettato l’esistenza di alcun possibile interesse di natura risarcitoria nei confronti dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo.

3) I ricorsi riuniti (RG. 1329 del 2008 e RG. 4442 del 2008) vanno pertanto entrambi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della complessità della vicenda e delle ragioni procedurali sottostanti la decisione, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio per entrambe i ricorsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,

riunisce i ricorsi iscritti al numero di registro generale 1329 del 2008 e 4442 del 2008.

Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse per entrambe i ricorsi riuniti.

Compensa le spese per entrambe i ricorsi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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