Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27307

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto 16 settembre 2008, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la domanda del signor N.C., di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento da lui instaurato davanti al giudice amministrativo.

2. Per la cassazione del decreto ricorre il signor N. con atto notificato in data 27 ottobre 2009 per un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, con il quale si censurano confusamente e congiuntamente violazioni di norme e vizi di motivazione, non espone un quesito di diritto, nè una sintesi idonea a identificare il fatto controverso, come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, posto che il decreto impugnato è anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009. A norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, infatti, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., sancita dall’art. 47, si applica alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 4 luglio 2009).

In mancanza di difese dell’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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