Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 25-07-2011, n. 29683

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Rimini, con sentenza in data 6 novembre 2001, dichiarava P.F. responsabile del delitto di alla L. n. 197 del 1991, art. 12 ritenuto assorbito in esso il delitto di ricettazione autonomamente contestato, per essere stato trovato in possesso di carte di credito oggetto di furto. E lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 1.000.000 di multa.

In esito a gravame dell’imputato, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 7 ottobre 2010, riqualificato il fatto come ricettazione, in essa assorbita la violazione di cui all’art. 12 della L. n. 197 del 1991, confermava la sentenza impugnata.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando erronea applicazione della legge penale, in quanto erroneamente non sarebbe stata ritenuta attendibile la versione fornita dall’imputato nell’immediatezza, secondo la quale egli aveva rinvenuto le carte di credito sulla spiaggia, dovendosi configurare il delitto di appropriazione indebita di cose smarrite o al limite la figura delittuosa del furto.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso non è consentito nel giudizio di legittimità e deve essere dichiarato inammissibile.

Sotto l’apparente deduzione di erronea applicazione della legge penale, in realtà il ricorrente chiede a questo giudice di legittimità una inammissibile "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata, infatti, ha espressamente motivato sulla mancanza di credibilità della affermazione difensiva di avere rinvenuto le carte di credito sulla spiaggia; inoltre, la stessa sentenza evidenzia che la persona vittima del furto aveva riconosciuto l’autore del furto in un giovane controllato dalle forze dell’ordine e trovato in possesso della refurtiva, tranne che proprio delle carte di credito, le quali, invece, sono state ritrovate in possesso del P. in occasione di un successivo controllo di Polizia eseguito la notte successiva, sicchè l’imputato non può identificarsi nella persona riconosciuta come autore del furto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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